Decreto distacco lavoratori, approvata l’attuazione della direttiva UE 2018/957

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Decreto distacco lavoratori, approvata l'attuazione della nuova direttiva 2018/957 contro il dumping salariale. L'ok arriva dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020. In attesa del testo ufficiale, è possibile tracciare una panoramica delle novità partendo dal testo delle modifiche alla precedente direttiva 96/71. Diminuisce la durata massima e si introduce maggiore trasparenza.

Decreto distacco lavoratori, approvata l'attuazione della direttiva UE 2018/957

Decreto distacco lavoratori, la direttiva UE 2018/957 per arginare il fenomeno del dumping salariale e sociale entra a far parte del sistema normativo italiano.

Dalla durata massima che passa da 24 a 12 mesi alla trasparenza sulla retribuzione, si interviene per appianare le disparità di trattamento.

L’ok sul D.Lgs per l’attuazione delle indicazioni europeee arriva dal Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020.

“Accorciare le distanze tra lavoratori locali e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti interni”. È questo l’obiettivo ultimo delle novità introdotte.

In attesa del testo ufficiale è possibile tracciare una panoramica delle principali novità a partire dalle indicazioni contenute nella direttiva UE 2018/957.

Decreto distacco lavoratori, approvata l’attuazione della direttiva UE 2018/957

Con il decreto sul distacco dei lavoratori, si interviene su quanto stabilito con il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, adottato per attuare la precedente direttiva UE 96/71/CE.

All’articolo 1 si legge:

“Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato”.

Su questa particolare formula di rapporto di lavoro, gli Stati membri entro la scadenza del 30 luglio sono stati chiamati ad introdurre nuove regole.

In linea generale, gli Stati membri devono garantire parità di trattamento ai lavoratori distaccati nel loro territorio per quanto riguarda i seguenti punti:

  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  • durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  • retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
  • condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  • sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
  • provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  • parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  • condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
  • indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

Decreto distacco lavoratori, approvata l’attuazione della direttiva UE 2018/957

Entro i termini stabiliti l’Italia ha adeguato l’ordinamento nazionale a quello comunitario con l’obiettivo di limitare il dumping sociale e salariale, che determinano uno sbilanciamento tra retribuzione e tutele nei diversi paesi UE.

La notizia è arrivata con il comunicato stampa del 23 luglio, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legislativo sul distacco dei lavoratori.

Nel testo si legge:

“Viene ampliato l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l’inclusione della disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria”.

Si introduce anche il concetto di trasparenza retributiva: ogni Stato membro è obbligato a pubblicare in un unico sito web istituzionale le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, inclusi i dettagli che riguardano gli stipendi dei lavoratori.

Tutele e retribuzione, quindi, sono i due ambiti in cui prendono forma le novità introdotte dalla direttiva UE 2018/957.

Ma anche la durata del distacco del lavoratore diventa sorvegliata speciale: il suo massimo, infatti, passa da 24 a 12 mesi, con la possibilità di estenderla a 18 applicando tutte le condizioni di lavoro e di occupazione in vigore nel territorio in cui il lavoratore svolge le sue attività e versando anche i contributi nel territorio in cui opera.

Parlamento Europeo - Direttiva 2018/957
Scarica la direttiva UE 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

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