Distacco lavoratori, l’introduzione delle nuove regole UE entro luglio 2020

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Distacco lavoratori, le nuove regole UE per evitare il dumping sociale e salariale saranno operative entro il 30 luglio 2020. Approvato ieri, 1° ottobre, alla Camera il DDL sul recepimento delle direttive europee. Il periodo massimo passa da 24 a 12 mesi.

Distacco lavoratori, l'introduzione delle nuove regole UE entro luglio 2020

Distacco lavoratori, a un passo dal recepimento della direttiva UE 2018/957 che introduce importanti novità. Le regole UE per mettere un freno al dumping sociale e salariale saranno operative entro il 30 luglio 2020. Il periodo massimo consentito passa da 24 a 12 mesi, in cui è necessario garantire la parità di trattamento dei lavoratori.

L’Italia rispetterà la data di scadenza stabilita dall’Unione Europea per introdurre le nuove disposizioni nel nostro sistema normativo. A confermarlo è il Disegno di Legge sul recepimento delle direttive UE 1201-B, approvato il 1° ottobre alla Camera.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione della Legge di delegazione europea 2018. [...] Il mio obiettivo è ridurre al più presto il numero delle infrazioni e di portare l’Italia tra i paesi virtuosi in tema di adeguamento alle direttive, evitando così sanzioni onerose per lo Stato”.

Ha dichiarato il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola.

Nella lunga lista di disposizioni che arrivano dall’Europa, c’è anche quella dedicata al distacco dei lavoratori per porre un freno al dumping salariale e sociale, che ha ottenuto l’ok del Parlamento Europeo a luglio 2018.

Parlamento Europeo - Direttiva 2018/957
Scarica la direttiva UE 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Distacco lavoratori, a un passo dalle nuove regole UE per evitare il dumping sociale

Si fanno largo nuove regole per stabilire un equilibrio tra le esigenze delle aziende e le tutele dei lavoratori.

“È necessario garantire una maggiore protezione dei lavoratori per salvaguardare la libera prestazione dei servizi su base equa, sia a breve che a lungo termine, in particolare evitando l’abuso dei diritti garantiti dai trattati. Tuttavia, le norme che garantiscono tale protezione dei lavoratori non possono pregiudicare il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche nei casi in cui un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi”.

Sono queste le premesse della direttiva UE 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE.

Il testo, che sarà recepito in Italia entro il 30 luglio 2020, riduce il periodo consentito per il distacco dei lavoratori all’estero da 24 a 12 mesi, con la possibilità di arrivare a un massimo a 18 mesi.

E prevede che in questo arco di tempo per le retribuzioni si debba far riferimento, dal 1° giorno, al paese di destinazione, e per il versamento dei contributi a quello di origine.

La parità di trattamento dei lavoratori è la colonna portante della direttiva europea. L’obiettivo ultimo è arginare il fenomeno del dumping salariale e sociale per ritrovare un equilibrio tra le norme che regolano retribuzioni e tutele dei lavoratori in tutta Europa.

Distacco lavoratori, nuove regole UE: parità di trattamento per i lavoratori

Gli Stati membri devono garantire parità di trattamento ai lavoratori distaccati nel loro territorio per quanto riguarda i seguenti punti:

  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  • durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  • retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
  • condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  • sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
  • provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  • parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  • condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
  • indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

Dopo i 12 mesi, prorogabili fino a 18, del periodo massimo di distacco all’estero, secondo quanto stabilito dalla direttiva si applicano tutte le condizioni di lavoro e di occupazione in vigore nel territorio in cui il lavoratore svolge le sue attività. E anche i contributi devono essere versati nel territorio in cui opera.

Fanno eccezione solo due aspetti:

  • procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza;
  • regimi pensionistici integrativi di categoria.

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