Crisi impresa: estendere gli obblighi di segnalazione al revisore legale, la proposta del CNDCEC

Francesco Rodorigo - Commercialisti ed esperti contabili

Crisi impresa, il CNDCEC propone di estendere gli obblighi di segnalazione anche al revisore legale oltre che all'organo di controllo. In questo modo si possono evitare ritardi e inefficienze nella gestione dovuti al disallineamento tra i due ruoli.

Crisi impresa: estendere gli obblighi di segnalazione al revisore legale, la proposta del CNDCEC

Crisi impresa, il revisore legale dovrebbe avere gli stessi obblighi di segnalazione dell’organo di controllo.

Come si legge nel comunicato stampa del 3 settembre 2022, è questa la proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) esposta in una lettera al Ministero della Giustizia.

Il fatto che i ruoli e doveri di revisori legali e organo di controllo siano così disallineati, infatti, può portare a gravi inefficienze nella gestione tempestiva dell’emersione della crisi.

Crisi impresa: estendere gli obblighi di segnalazione al revisore legale, la proposta del CNDCEC

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio, ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia in cui si chiede che gli opportuni obblighi di segnalazione della crisi d’impresa vengano estesi anche al revisore legale.

La notizia è stata diffusa nel comunicato stampa del CNDCEC del 30 settembre 2022.

In particolare, il Consiglio invita il Ministero a riformulare gli artt. 25 - octies e successivi del Codice della crisi, così che anche il revisore legale abbia gli stessi obblighi di segnalazione all’organo di amministrazione nel caso sia necessario presentare l’istanza di composizione della crisi.

L’obbligo di segnalazione al momento, infatti, secondo la norma vigente ricade solamente sull’organo di controllo.

Secondo De Nuccio sarebbe necessario recuperare la formulazione originaria del Codice della crisi, in particolare dell’articolo 14, secondo il quale non è solamente l’organo di controllo ad avere l’obbligo di segnalazione ma anche i soggetti incaricati di svolgere la funzione di revisore legale (revisore persona fisica o società di revisione), ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni.

In questo modo, si riesce a cogliere il ruolo differente dei due organismi all’interno della società.

Nell’eventualità di una crisi d’impresa (o pre-crisi o insolvenza reversibile), infatti, sarebbe necessario enfatizzare il ruolo proattivo sia dell’organo di controllo sia del revisore legale in modo da favorirne tempestivamente l’emersione.

Crisi impresa, il disallineamento dei ruoli tra revisore legale e organo di controllo può provocare inefficienze

Come sottolineato dal presidente del CNDCEC, nella maggior parte delle società di capitali italiane l’organo di controllo non ha incarichi di revisione legale.

L’ordinamento, infatti, non prevede che questo svolga accertamenti di natura contabile, che invece sono richiesti ai soggetti che svolgono il ruolo di revisore legale.

La preoccupazione del Consiglio è che di fronte ad una eventuale crisi d’impresa, il disallineamento fra ruoli e doveri imposti al revisore legale e all’organo di controllo della società possa portare ad inefficienze nella tempestiva emersione, oltre che a problemi di coordinamento.

Inoltre, questo disallineamento potrebbe causare disfunzioni anche per quel che riguarda una corretta individuazione e delimitazione dei rispettivi ambiti di attività nel caso di eventuali giudizi di responsabilità.

Infine, spiega De Nuccio, esistono anche casi paradossali per cui alcune S.R.L. hanno nominato unicamente un revisore legale senza prevedere alcun organo di controllo.

Si tratta di una situazione anche di una certa pericolosità, in quanto l’assenza del soggetto teoricamente incaricato delle segnalazioni compromette sia il sistema di segnalazione interna sia quello di segnalazione esterna.

In questo modo si pregiudica non solo la segnalazione verso l’organo di amministrazione ma anche quelli che sono gli interessi di soci, creditori e terzi.

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