Crediti formativi 2020/22, i chiarimenti sugli obblighi per commercialisti e revisori legali

Tommaso Gavi - Commercialisti ed esperti contabili

Crediti formativi 2020/2022, i chiarimenti sugli obblighi formativi per commercialisti e revisori legali sono nell'informativa numero 97 del CNDCEC del 12 ottobre 2022. Obbligo assolto per i commercialisti se si raggiungono 90 cfp nel 2020. Di contro se la totalità dei crediti viene conseguita nel primo anno non si possono considerare assolti gli obblighi formativi per i revisori legali.

Crediti formativi 2020/22, i chiarimenti sugli obblighi per commercialisti e revisori legali

Crediti formativi 2020/22, per il triennio viene meno l’obbligo per i commercialisti di conseguire almeno 20 cfp.

A chiarirlo è l’informativa numero 97 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicata il 12 ottobre scorso.

L’obbligo triennale è assolto per chi ha raggiunto 90 cfp, a prescindere dalle date in cui gli stessi sono conseguiti.

Diversa la situazione per i revisori legali dei conti: il differimento del termine degli obblighi di formazione, previsto dal Decreto Milleproroghe 2021, non abroga il principio del sostenimento dei crediti anno per anno.

Crediti formativi 2020/22, i chiarimenti sugli obblighi per commercialisti e revisori legali

Con l’informativa numero 97 del CCNDCEC, pubblicata il 12 ottobre 2022, il presidente dell’Ordine, Elbano de Nuccio, fornisce i chiarimenti sulle regole previste per la formazione nel triennio 2020-22.

Per gli anni 2020 e 2021 viene meno l’obbligo per i commercialisti di conseguire almeno 20 crediti formativi professionali, in ciascuna annualità.

Nella seduta del 28 settembre scorso il Consiglio nazionale ha ritenuto di dover garantire uniformità tra gli iscritti a livello nazionale.

Nell’occasione è stato precisato quanto di seguito riportato:

“l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo).”

Dal momento che viene sospeso l’obbligo di conseguire almeno 20 crediti nel corso dell’anno, che per chi abbia compiuto 65 anni si riducono a 7, l’obbligo formativo a livello triennale viene assolto al raggiungimento di 90 cfp.

In conclusione, l’obbligo in questione viene rispettato anche se la totalità dei crediti viene conseguita nel corso del solo anno 2020.

L’informativa chiarisce inoltre che:

“Resta fermo l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.”

CNDCEC - Informativa numero 97 del 12 ottobre 2022
Triennio2020-2022: Assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti: comunicato MEF del 5 ottobre 2022.

Crediti formativi 2020/22, regole diverse per i revisori legali

Nella stessa informativa vengono forniti chiarimenti anche sulle regole da adottare per l’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti.

In questo caso le regole sono diverse, in accordo con quanto indicato nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2022.

Tale comunicato fornisce a sua volta chiarimenti sull’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

Il Decreto Milleproroghe, in questo caso, non abroga il principio dell’annualità.

Nel comunicato viene infatti riportato che:

“…il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022.”

I soggetti dovranno quindi assolvere agli obblighi formativi entro la fine dell’anno.

Nello stesso comunicato si legge inoltre quanto di seguito riportato:

“La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti.”

In questo caso, quindi, se la totalità dei crediti viene conseguita nel primo anno non si possono considerare assolti gli obblighi formativi.

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