Cripto-attività: le regole dall’Agenzia delle Entrate per l’invio dei dati fiscali

Federica Battiato - Dichiarazioni e adempimenti

Definiti i termini e le modalità per trasmettere le informazioni relative alle cripto-attività. I fornitori di servizi in questo ambito dovranno effettuare la comunicazione entro il 30 giugno 2027

Cripto-attività: le regole dall'Agenzia delle Entrate per l'invio dei dati fiscali

Con il provvedimento del 22 giugno dell’Agenzia delle Entrate, si rendono operative le nuove regole europee sulle attività nell’ambito delle criptovalute, previste dalla direttiva Dac8 (direttiva UE 2023/2226).

Vengono definite le procedure di trasmissione dei dati che i fornitori di servizi nel mondo crypto dovranno inviare all’Agenzia.

L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale, favorendo lo scambio di informazioni anche a livello internazionale. Il provvedimento si inserisce, infatti, nel quadro elaborato dall’Ocse con il Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Carf), un sistema globale per la raccolta e lo scambio di informazioni definito nel 2023.

Per le attività del 2026, la comunicazione dei dati relativi alle cripto-attività dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027 per poi passare a uno scambio di dati su scala internazionale entro i tre mesi successivi.

Cripto-attività: dall’UE più trasparenza e contrasto all’evasione

Il provvedimento dà attuazione al decreto legislativo n. 194 del 2025, che ha recepito la direttiva europea Dac8 e le relative istruzioni per la cooperazione internazionale nel settore delle criptovalute.

L’obiettivo è estendere anche a questo settore i meccanismi di monitoraggio e scambio automatico di dati già previsti per altri strumenti finanziari, aumentando la trasparenza e rafforzando il contrasto all’evasione fiscale.

Come si legge nella direttiva europea (direttiva (UE) 2023/2226), “al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la comunicazione dovrebbe essere efficace, semplice e chiaramente definita [...] Lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per acquisire le informazioni necessarie a consentire una corretta valutazione degli importi delle imposte sul reddito dovute. L’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le operazioni transfrontaliere che quelle nazionali, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il rispetto del principio di non discriminazione”.

Le informazioni raccolte dall’Agenzia delle Entrate saranno infatti condivise con le amministrazioni fiscali degli altri Paesi interessati, consentendo una maggiore tracciabilità delle operazioni effettuate.

Cripto-attività: le regole per la comunicazione dei dati

Le nuove disposizioni riguardano i prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti agli obblighi di comunicazione, ossia gli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali (come stabilito dall’articolo 7 del Dlgs n. 194/2025).

Gli interessati dovranno trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni sui propri clienti e sulle operazioni effettuate, a meno che non abbiano già assolto obblighi equivalenti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato extra-UE qualificato.

In questo caso sarà comunque necessario inviare una specifica notifica all’Agenzia delle Entrate, attestando l’adempimento degli obblighi di comunicazione e la verifica da parte dello stato estero in questione.

Trasmissione dei dati delle cripto-attività: scadenze e modalità

Le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica attraverso i canali Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari incaricati, utilizzando il formato XML reperibile nell’Allegato 1 del provvedimento.

La scadenza per la trasmissione dei dati richiesti è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La prima comunicazione dovrà quindi essere inviata entro il 30 giugno 2027.

In caso di errori, si potrà effettuare un nuovo invio entro la stessa scadenza.

Le comunicazioni tardive, presentate nei 30 giorni successivi, saranno comunque acquisite e trasmesse alle autorità fiscali estere entro i termini previsti per lo scambio internazionale delle informazioni.

Criptovalute: registrarsi all’interno del sistema europeo

La Dac8 prevede, dunque, un sistema europeo di scambio di informazioni fiscali e il provvedimento definisce le modalità per essere identificati al suo interno.

Gli operatori devono registrarsi una sola volta all’interno del sistema e utilizzare la registrazione per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Al termine della procedura viene attribuito un codice identificativo univoco, denominato IIN (Individual Identification Number), che resta valido anche nel caso in cui si trasferisca la registrazione in un altro Stato membro.

I soggetti non residenti dovranno ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il sito istituzionale. È possibile richiedere la registrazione tramite il modulo Request Id nella sezione a libero accesso.

Sul fronte dei controlli, trascorsi 30 giorni dalla scadenza senza che sia stata effettuata la comunicazione, l’Agenzia inviterà l’operatore a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni. In caso di inadempimento verrà inviato un ultimo sollecito, che concede altri 30 giorni di tempo. Allo scadere del termine la registrazione sarà cancellata.

Cripto-attività: primo scambio internazionale di dati nel 2027

Le informazioni raccolte saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate alle autorità fiscali degli Stati membri e degli altri Stati qualificati entro il 30 settembre.

Il primo scambio automatico internazionale di dati sulle cripto-attività è previsto entro il 30 settembre 2027.

Provvedimento del 22 giugno 2026, Agenzia delle Entrate
Modalità e termini di comunicazione delle informazioni relative alle cripto-attività da parte dei fornitori di servizi