Credito iva e gruppi societari: i requisiti per prestare idonea garanzia

Credito iva e gruppi societari: l'Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per prestare idonea garanzia nel caso di rimborso superiore a 30.000 euro. Essere la società controllante o la capogruppo e avere un patrimonio netto superiore a 250 milioni di euro, risultante dal bilancio, sono le caratteristiche fondamentali. I dettagli nella risposta all'interpello numero 6 del 17 gennaio 2020.

Credito iva e gruppi societari: i requisiti per prestare idonea garanzia

Credito iva e gruppi societari: nel caso di un rimborso superiore a 30.000 euro è necessario prestare idonea garanzia, non tutte le società però possono farlo. Bisogna rispondere a determinati requisiti: è determinante essere la controllante o la capogruppo e avere un patrimonio netto superiore a 250 milioni di euro, risultante dal bilancio consolidato.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 6 del 2020. Lo spunto per fare luce dalla questione arriva da una società in liquidazione, partecipata per il 50% da una pubblica amministrazione e per l’altro 50% da una SpA - impresa con patrimonio superiore ai 250 milioni, a totale partecipazione pubblica.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 6 del 17 gennaio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - rimborso IVA azienda in liquidazione - prestazione garanzia.

Credito iva e gruppi societari: quale società può prestare idonea garanzia?

Dal bilancio finale di liquidazione risulta un credito IVA, oltre quello IRES, di importo superiore a 30.000 euro. Dato il suo valore, il rimborso quindi è subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente, come stabilito dall’articolo 38 bis del Decreto IVA.

Il dubbio da sciogliere riguarda il soggetto che può prestarla: nel caso illustrato è applicabile il comma 5, secondo il quale, nei gruppi societari, la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo o dalla controllante mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma rimborsata?

La società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per trovare conferma della sua posizione: ritiene che la normativa, anche se riferita ai gruppi societari di rilevante consistenza patrimoniale, sia applicabile anche nel caso in cui la garanzia sia offerta mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte di un’Amministrazione dello Stato ovvero di una società a totale partecipazione pubblica, anche se di diritto privato, indipendentemente dalla redazione di un bilancio consolidato di gruppo.

Nella risposta numero 6 del 2019, l’Agenzia delle Entrate non lascia spazio ai dubbi:

“La soluzione prospettata dal contribuente non è condivisibile”.

Credito iva e gruppi societari: i requisiti per prestare idonea garanzia

Il documento chiarificatore pone l’accento su un punto: la garanzia, necessaria per ottenere il rimborso del credito IVA, dunque non può essere richiesta dalla capogruppo o dalla controllata attraverso assunzione diretta dell’obbligazione di restituzione integrale della somma rimborsata perché mancano i requisiti richiesti.

Nel testo si legge:

Con specifico riferimento ai gruppi societari, la capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile può assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata. Tale disposizione riguarda espressamente i soli gruppi societari “con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro”.

Nel caso di specie, invece, non esiste un bilancio consolidato di gruppo né una società capogruppo ovvero controllante.

Come sottolineato già in precedenza dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 32/E del 30 dicembre 2014, si tratta di requisiti essenziali per poter applicare il comma 5 dell’articolo 38-bis del Decreto IVA.

È possibile prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, in ogni caso se la società è posta al vertice, ovvero preposta alla redazione del bilancio consolidato, e “sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma”.

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