Credito d’imposta versata all’estero, in quali condizioni se ne ha diritto?

Alessio Mauro - Imposte

Credito d'imposta, in quali condizioni se ne ha diritto quando il tributo è versato all'estero? Alla domanda del contribuente fornisce chiarimenti la risposta all'interpello numero 100 del 2 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate: le condizioni sono quelle dell'articolo 165 del TUIR specificate dalla circolare numero 9/E del 2015.

Credito d'imposta versata all'estero, in quali condizioni se ne ha diritto?

Credito d’imposta per tributo versato all’estero, a quali condizioni se ne ha diritto?

A sollevare il quesito è una società che ha stipulato un contratto per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio idro-meteorologico con un ente pubblico.

Il contribuente specifica la composizione dell’imposta assolta e chiede se ha diritto ad un credito di imposta per la componente legata dall’imposta sul reddito.

L’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità nella risposta all’interpello numero 100 del 2 aprile 2020.

A supporto vengono citati l’articolo 165 del TUIR e la circolare numero 9/E del 2015.

Le condizioni a cui si deve fare riferimento per avere diritto al credito d’imposta sono la produzione di un reddito estero, il suo concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente e il pagamento delle imposte all’estero a titolo definitivo.

Credito d’imposta versata all’estero, in quali condizioni se ne ha diritto? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In quali condizioni si ha diritto al credito d’imposta se viene assolta all’estero? Alla domanda del contribuente l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni con la risposta all’interpello numero 100 del 2 aprile 2020

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 100 del 2 aprile 2020
Articolo 165 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L’istante, una società che ha sottoscritto con un ente pubblico un contratto per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio idro-meteorologico, chiede delucidazioni riguardo ad un’imposta locale "Foreign Contractor Tax" che è suddivisa in varie componenti, tra le quali una relativa all’imposta sul valore aggiunto e una rappresentata da un’imposta sul reddito delle società.

Per quest’ultima componente viene chiesto all’amministrazione finanziaria un chiarimento sulla possibilità di fruire del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola le condizioni previste per averne diritto:

  • la produzione di un reddito estero;
  • il suo concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente;
  • il pagamento delle imposte all’estero a titolo definitivo.

L’interpretazione del documenti di prassi muove da quanto riportato nei seguenti riferimenti normativi:

  • l’articolo 165 del TUIR;
  • la circolare numero 9/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta versata all’estero, il quadro normativo della risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate si forniscono i riferimenti normativi relativi alle condizioni per avere diritto al credito d’imposta, quando la stessa viene corrisposta all’estero.

Il primo richiamo normativo dell’Amministrazione finanziaria è l’articolo 165 del TUIR, ovvero il testo unico delle imposte sui redditi.

In base a tale articolo il documento chiarificatore specifica che:

“Alla luce delle informazioni e dei documenti allegati, si ritiene che nella fattispecie sottoposta all’esame della scrivente, le imposte pagate da X in..... per la suddetta componente della FCT possano essere scomputate in detrazione dell’ imposta sui redditi dovuta in Italia, attraverso il meccanismo del credito d’imposta ex articolo165 del TUIR.”

L’amministrazione finanziaria, in apertura del documento, precisa che la verifica dell’esistenza di una stabile organizzazione non è oggetto dell’interpello.

L’ente spiega che l’imposta assolta è dovuta dai "foreign contractors", ovvero soggetti esteri (società o persone fisiche) che operano nel Paese indicato sulla base di un contratto concluso tra lo stesso o un subappaltatore estero e una controparte estera.

L’imposta presa in considerazione, denominata CIT, è composta da due parti: una parte di imposta sul reddito delle società e una parte relativa all’imposta sul valore aggiunto.

La Convenzione tra l’Italia e il Paese estero non include espressamente l’imposta tra quelle in oggetto.

In merito l’Agenzia delle Entrate specifica che:

“la CIT fa parte di un’imposta estera inclusiva di una componente relativa alla tassazione indiretta e pertanto non completamente riconducibile alla sfera dell’imposizione diretta.”

Il documento cita ancora l’articolo 165 del TUIR, il cui comma primo afferma che:

“se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta.”

Le precisazioni riguardanti tale articolo sono poi contenute nel paragrafo 2 della circolare numero 9/E del 2015.

Il documento di prassi citato specifica le condizioni per il beneficio del credito:

  • la produzione di un reddito estero;
  • il suo concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente;
  • il pagamento delle imposte all’estero a titolo definitivo.

Per stabilire se il tributo rientra tra quelli previsti dall’articolo 165 del TUIR bisogna verificarne la natura sulla base dei principi dell’ordinamento tributario italiano.

Per l’Agenzia delle Entrate si ritiene:

“accreditabile la prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito.”

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