La presa in giro del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti IVA

Francesco Oliva - Comunicazioni IVA e spesometro

Alcune categoria di contribuenti titolari di partita IVA e obbligati all'invio di spesometro e lipe possono fruire di un credito d'imposta per adeguamento tecnologico... ma è roba per pochi.

La presa in giro del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti IVA

Dallo scorso anno i contribuenti titolari di partita IVA - salvo alcune eccezioni - sono obbligati ad inviare periodicamente lo spesometro (che da annuale è diventato semestrale) e le comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche (cd Lipe).

I nuovi adempimenti sono stati introdotti dal DL 193/2016 che ha modificato il DL 78/2010; la novità è stata accolta con molte critiche dagli operatori professionali e dai contribuenti. Le ragioni sono molteplici e possono essere ricondotte fondamentalmente a: eccesso di burocrazia e inutilità dell’adempimento. In realtà sul concetto di “utilità” si potrebbe aprire un lungo dibattito ma non è questo l’obiettivo del presente intervento.

Qui si vuole sottolineare soprattutto la beffa o presa in giro del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico che viene concesso a talune categorie di contribuenti; su tale elemento si è creata molta confusione negli ultimi giorni. Partiamo quindi dalla lettura della norma per cercare di comprendere di cosa stiamo parlando.

Credito d’imposta adeguamento tecnologico Lipe e Spesometro, ecco l’articolo 21-ter DL 78/2010 così come modificato dal DL 193/2016:

1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui e’ stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

La norma in oggetto prevede dunque due requisiti per poter fruire del credito d’imposta adeguamento tecnologico Lipe/Spesometro:

a) essere obbligati a tali adempimenti;
b) volume d’affari inferiore ad euro 50.000,00 nel 2016 (“anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto”).

Facciamo quindi alcune considerazioni su questi requisiti e la norma nel suo complesso.

Credito d’imposta adeguamento tecnologico: spetta a prescindere oppure occorre fare apposita richiesta?

Uno dei dubbi ricorrenti sul tema in oggetto è il seguente: il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico a comunicazioni IVA e spesometro spetta a prescindere oppure occorre fare apposita richiesta?

È sufficiente leggere la norma per rendersi conto che la fruizione in compensazione orizzontale del credito d’imposta in oggetto non richiede alcuna domanda specifica, anzi l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in materia con la risoluzione numero 2/E del 5 gennaio 2018, istitutiva dei relativi codice tributo.

ll credito d’imposta è pari a 100 euro, maggiorato di altri 50 euro in caso di esercizio della trasmissione telematica dei corrispettivi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ecco i codici tributo modello F24 istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:

  • codice tributo 6881 denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
  • codice tributo 6882 denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Attenzione: il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico per Lipe e spesometro spetta a prescindere o devo conservare il giustificativo della spesa? La spesa sostenuta deve essere indicata in dichiarazione dei redditi?

Un altro tema è quello del «giustificativo della spesa», in altre parole: per fruire del credito d’imposta per adeguamento tecnologico a spesometro e comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni periodiche il contribuente deve inserire la spesa in dichiarazione dei redditi?

La norma non lo prevede da nessuna parte.

Il comma 2 afferma che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il comma 3 ripete lo stesso concetto per l’eventuale maggiorazione di 50 euro per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Quindi è il credito che va indicato in dichiarazione dei redditi, nel quadro RU, non il costo.

Quindi ad avviso di chi scrive il credito per l’adeguamento tecnologico spetta a prescindere e non se ne richiede una specifica particolare, salvo il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al primo comma dell’articolo 21-ter.

Perché questa norma è una presa in giro?

Sempre ad avviso di chi scrive la norma sul credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico a Lipe e spesometro è una vera e propria beffa o presa in giro.

Quanti sono i contribuenti che hanno registrato un volume d’affari inferiore a 50.000,00 euro nel 2016? Probabilmente molto molto pochi. Anche perché al di sotto di questa soglia moltissime attività operano con il regime agevolato (forfettario).

Quindi perché dare questa sorta di contentino, piuttosto che ragionare seriamente sulla reale utilità di questi adempimenti?

E ancora: perché non riconoscere ai professionisti contabili e fiscali un rimborso economico diretto per le spese che si sono dovuti accollare al fine di adempiere a tali obblighi (per conto dei propri clienti)? La direzione del fisco è ormai quella di pesare sempre di più su queste categorie, ma così non va bene.

A fronte dei sempre maggiori e più onerosi adempimenti, infatti, il messaggio mediatico che sta passando presso l’opinione pubblica è che l’Agenzia delle Entrate fra poco sarà in grado di fare da consulente ai contribuenti.

Ci permettiamo di dubitarne fortemente, quantomeno nell’attuale stato delle cose.

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