Credito d’imposta ricerca e sviluppo: novità e rischio finanziario tra i requisiti

Per il credito d'imposta ricerca e sviluppo è necessario rispettare due requisiti fondamentali: quello della novità e del rischio finanziario. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: novità e rischio finanziario tra i requisiti

Credito d’imposta ricerca e sviluppo soltanto nel rispetto dei requisiti di novità e di rischio finanziario.

Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli investimenti in ricerca e sviluppo sperimentale il bonus R&S non spetta qualora tali tecnologie siano già disponibili e diffuse e quando, in sostanza, viene meno il requisito della novità.

Prima di analizzare quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in oggetto, si ricorda che il bonus ricerca e sviluppo consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute ed è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti incrementali in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Al netto degli ulteriori requisiti richiesti, si specifica che il credito d’imposta del 50% sulle attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in relazione alla spese incrementali rispetto alla media di investimenti effettuati nel triennio precedente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: novità e rischio finanziario tra i requisiti

Non ha diritto al credito d’imposta del 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo la società che utilizza prodotti e servizi già ampiamente collaudati, presenti sul mercato, sebbene modificati per uno specifico progetto di investimento.

Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate rigetta la richiesta della società istante di accedere al bonus ricerca e sviluppo per investimenti che, seppur comportino il sostenimento di spese incrementali per la progettazione\realizzazione di software e servizi unici e originali, nonché per la modifica di servizi già presenti sul mercato, non rispettano i requisiti fondamentali di novità e rischio finanziario.

È questo quanto chiarito dal MISE, interpellato dall’Agenzia delle Entrate proprio in merito all’istanza sollevata dalla società in oggetto.

Gli investimenti effettuati dalla società, ovvero l’adozione di processi tecnologici volti alla riorganizzazione del processo aziendale in una logica di smart factory, perseguono due diversi obiettivi: integrare la catena logistica di produzione della fiera includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia e di efficienza e quello di avvicinare i servizi alle persone creando servizi innovativi attraverso l’Internet of Things (c. d. IoT)”.

Tuttavia, l’adozione di tecnologie avanzate e di software per implementare efficacia ed efficienza dell’attività dell’azienda:

“Trattasi, di fatto, di una serie di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0.”

Bonus ricerca e sviluppo solo in caso di “novità” e “rischio”

In conclusione, la risoluzione n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate contenente il parere del MISE in merito alla spettanza o meno del credito d’imposta per l’uso di software, chiarisce che per aver diritto al credito d’imposta è necessario che siano presenti sia il requisito della novità sia quello del rischio finanziario (e dell’insuccesso tecnico), che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Al contrario, gli investimenti effettuati dalla società istante costituiscono a tutti gli effetti delle attività ordinarie poste in essere per realizzare programmi di investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) necessari per la realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa, trattate in bilancio alla stregua di immobilizzazioni.

Si riporta di seguito la risoluzione n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2018:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018
Credito d’imposta ricerca e sviluppo solo per investimenti caratterizzati da novità e rischio finanziario

Bonus R&S: gli investimenti esclusi dal credito d’imposta

A chiusura della risoluzione, il Ministero dello Sviluppo Economico richiama quanto previsto dal Manuale di Frascati, all’interno del quale sono contenuti i criteri di classificazione OCSE delle attività in ricerca e sviluppo.

Non rientrano negli investimenti ammessi al credito d’imposta, tra le altre, le attività concernenti:

“lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.”

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