Crediti energia imprese: scadenza al 16 novembre per la compensazione

Tommaso Gavi - Imposte

Scadenza al 16 novembre per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta energia per le imprese, relativi al 1° e 2° trimestre 2023. Lo stesso termine vale anche per i cessionari: in precedenza deve essere inviata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Crediti energia imprese: scadenza al 16 novembre per la compensazione

Scadenza in arrivo per i crediti d’imposta per le spese di energia e gas relative al 1° e 2° trimestre del 2023.

L’utilizzo in compensazione deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre prossimo, in anticipo rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023 come disposto dal decreto Proroghe.

Sebbene non sia prevista alcuna modifica per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito, la cui scadenza è attualmente fissata al 18 dicembre, l’adempimento deve essere effettuato prima della compensazione.

Anche per i cessionari deve essere rispettato il termine che apre la seconda metà del mese di novembre.

Crediti energia imprese: scadenza al 16 novembre per la compensazione

Tra i diversi appuntamenti in calendario nel mese di novembre 2023, le imprese devono segnare quello del 16 novembre.

La scadenza si riferisce all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che rientrano nel bonus energia per le imprese, per il 1° e 2° trimestre del 2023.

Il decreto Proroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 settembre, ha anticipato il termine ordinario di fine dicembre di 45 giorni.

Al momento il testo della legge di conversione è all’esame del Senato e non si esclude la possibilità che venga ripristinata la scadenza di fine anno.

Tuttavia al momento deve essere cerchiato in rosso in calendario l’appuntamento del prossimo 16 novembre.

Entro tale data i crediti d’imposta dovranno essere utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Per il 1° trimestre dell’anno in corso l’agevolazione è stata prevista nelle seguenti misure:

  • 45 per cento per i costi sostenuti per le imprese;
  • 35 per cento per le imprese non gasivore.

Per il 2° trimestre dell’anno in corso i crediti d’imposta sono invece stati ridotti dal decreto 34/2023, ovvero il decreto Energia, come segue:

  • 20 per cento per i costi sostenuti dalle imprese che rispettano i requisiti indicati;
  • 10 per cento per le imprese non gasivore, che rispettano i requisiti indicati.

Crediti energia imprese: scadenza del 16 dicembre anche per chi acquista i beneficiari delle cessioni

Il termine del 16 dicembre per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta con modello F24 deve essere rispettato anche dai cessionari.

Nel caso di cessione del credito, infatti, resta in calendario la medesima scadenza anche per i soggetti che hanno acquisito i crediti d’imposta energia dalle imprese beneficiarie.

In questo caso, tuttavia, l’utilizzo tramite il modello F24 non è l’unico adempimento da porre in essere.

Prima della compensazione deve essere inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito.

Al momento il termine per tale comunicazione è rimasto fissato alla data originaria, quella del 18 dicembre 2023.

Tuttavia non è possibile l’utilizzo in compensazione prima della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quest’ultimo adempimento deve quindi essere necessariamente anticipato rispetto alla scadenza al momento in calendario.

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