Crediti di lavoro: i 5 anni per la prescrizione iniziano a partire dalla cessazione del rapporto

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1959 del 30 settembre 2022 chiarisce che i 5 anni per la prescrizione dei crediti di lavoro decorrono a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il nuovo orientamento arriva in seguito alla sentenza della Cassazione del 6 settembre.

Crediti di lavoro: i 5 anni per la prescrizione iniziano a partire dalla cessazione del rapporto

Crediti di lavoro, il termine di prescrizione si calcola a partire dalla cessazione del rapporto.

Ai fini della diffida accertativa, gli ispettori del lavoro dovranno considerare i crediti tenendo conto del nuovo termine per la decorrenza della prescrizione.

Lo comunica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la nota n. 1959 del 30 settembre 2022.

Il nuovo orientamento interpretativo è stato adottato in seguito alla sentenza della Cassazione dello scorso 6 settembre.

Crediti di lavoro: i 5 anni per la prescrizione iniziano a partire dalla cessazione del rapporto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la nota n. 1959 del 30 settembre 2022, specifica che il termine di prescrizione per i crediti di lavoro decorre a partire dalla cessazione del rapporto.

I crediti di lavoro sono quelle retribuzioni maturate dal lavoratore durante un determinato periodo di attività che non sono state pagate dal datore di lavoro. Tra queste rientra lo stipendio, così come altra somma a cui il lavoratore ha diritto per legge e secondo il contratto.

Per recuperare le somme non corrisposte, il lavoratore deve chiedere il pagamento di quanto dovuto dal creditore entro il termine di prescrizione di 5 anni.

Secondo il nuovo orientamento adottato dall’INL, viene meno quanto disposto dallo stesso Ispettorato con la nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020, secondo la quale il termine di prescrizione cominciava dal momento in cui il dipendente aveva diritto al pagamento.

In merito al termine, tuttavia, come sottolineato anche dalla Cassazione, il lavoratore potrebbe essere spinto a non far valere i propri diritti nell’immediato per il timore di subire ritorsioni da parte del datore di lavoro, aspettando così almeno fino alla fine del rapporto.

“Tale condizione di sudditanza psicologica richiedeva tuttavia un esame in concreto caso per caso, da valutare a cura dell’Autorità giudiziaria adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese (cfr. Cass. sent. n. 12553/2014; Corte di appello di Firenze sent. n. 146/2016).”

Pertanto, dato che diffida accertativa, inviata dagli ispettori ai datori di lavoro insolventi per spingerli a pagare quanto dovuto, riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili, fondati su elementi inequivocabili, gli ispettori avrebbero dovuto considerare solamente i crediti non ancora in prescrizione (il cui termine è iniziato dal primo giorni utile per far valere il diritto anche se con rapporto ancora attivo) e tenere conto anche di eventuali licenziamenti.

Crediti di lavoro: la sentenza della Cassazione e il nuovo orientamento interpretativo

Il nuovo orientamento interpretativo deriva dalla sentenza n. 26246 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 settembre 2022 .

La Corte, infatti, ha ritenuto giusto superare il precedente modello interpretativo, secondo il quale, per poter individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione era necessaria una valutazione caso per caso in modo da accertare l’esistenza di una tutela a favore del lavoratore e la fondatezza dei timori per il licenziamento.

Le modifiche apportate dalla Riforma Fornero e dal Jobs Act all’art 18 dello Statuto dei Lavoratori, legge n. 300/1970, hanno esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione sul posto di lavoro, senza però renderla la forma di tutela ordinaria contro il licenziamento illegittimo.

Per questo motivo, per tutti i diritti a crediti di lavoro non ancora in prescrizione al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 il termine di cinque anni decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’unica eccezione, per cui si continua ad applicare il vecchio orientamento, è rappresentata dall’impiego pubblico.

Gli ispettori, dunque, dovranno considerare ai fini della diffida accertativa i crediti a cui il lavoratore ha diritto considerando che i 5 anni di prescrizione cominceranno a partire dalla fine del rapporto di lavoro.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 1959 del 30 settembre 2022
Prescrizione dei crediti di lavoro – nuovi orientamenti giurisprudenziali – diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 – atti interruttivi.

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