Per quali attività stagionali va versato il contributo NASpI?

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano i chiarimenti per il versamento del contributo addizionale NASpI in caso di attività stagionali

Per quali attività stagionali va versato il contributo NASpI?

In caso di lavoro stagionale quando va versato il contributo addizionale NASpI?

A fornire nuovi chiarimenti è l’INPS nel messaggio del 23 gennaio, che recepisce le novità introdotte in materia dal Collegato Lavoro, il quale ha introdotto un’interpretazione autentica che definisce le caratteristiche delle attività stagionali.

A quali categorie è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento dello stesso nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato?

Per quali attività stagionali va versato il contributo NASpI?

Il cosiddetto Collegato Lavoro, la Legge n. 203/2024, all’articolo 11 fornisce una norma di interpretazione autentica della disposizione all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2015.

Si tratta della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi, la quale prevede che, se un lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi (20 giorni se il contratto aveva durata superiore a 6 mesi) il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (cosiddetto stop&go).

Al citato articolo 11 sono infatti definite le caratteristiche delle attività, per cui sono considerate stagionali (oltre quelle previste dal DPR n. 1525/1963) anche quelle:

  • organizzate per far fronte alle esigenze tecnico-produttive;
  • collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai CCNL (compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024).

Con l’intervento del Collegato lavoro, quindi, anche tali attività sono escluse dall’applicazione di detta disciplina prevista ordinariamente per i contratti a termine.

Ebbene sulla base di tali novità, con il messaggio n. 269/2025, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e dei relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per attività stagionali.

L‘esonero dal versamento del contributo NASpI non si applica alle nuove fattispecie di lavoro stagionale

Come previsto dalla normativa attualmente vigente (articolo 2,comma 28, della legge n. 92/2012), per ogni contratto a termine deve essere versato un contributo addizionale pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con un incremento dello 0,5 per cento per ogni rinnovo.

Il successivo comma 29 esonera da tale versamento i datori di lavoro che assumono lavoratori a termine per lo svolgimento delle attività stagionali al DPR n. 1525/1963.

Però, spiega l’INPS, l‘esonero non si applica alle nuove fattispecie introdotte dal Collegato lavoro.

“Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente contemplate.”

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito delle attività stagionali non ricomprese nell’elenco del citato DPR, sebbene siano stagionali, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

Allo stesso modo, in caso di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali è dovuto anche l’aumento del contributo addizionale NASpI.

INPS - Messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025
Attività stagionali e contributo addizionale NASpI

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