Cooperazione e collaborazione rafforzata: individuare la stabile organizzazione

Giuseppe Guarasci - Imposte

Cooperazione e collaborazione rafforzata: l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 95765 del 2019 ha stabilito le regole per individuare la sussistenza o meno della stabile organizzazione in Italia e mettersi in regola col fisco.

Cooperazione e collaborazione rafforzata: individuare la stabile organizzazione

Cooperazione e collaborazione rafforzata: con il provvedimento numero 95765 del 16 aprile 2019 ha stabilito le regole che le imprese estere devono seguire per verificare se le attività esercitate nel territorio dello Stato costituiscano o meno stabile organizzazione.

La verifica si effettua presentando l’apposita domanda di cooperazione e collaborazione rafforzata e, in caso di esito positivo, è possibile determinare i redditi imputabili alla stabile organizzazione e la base imponibile ai fini dell’imposta del valore aggiunto.

Si tratta di uno strumento che mette in contatto il contribuente direttamente con il fisco e ha l’obiettivo di far emergere eventuali capitali occulti.

Cooperazione e collaborazione rafforzata: quali soggetti possono effettuare la procedura

Con il provvedimento numero 95765, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative sull’applicazione dell’articolo 1 bis del Decreto Legge numero 50 del 2017, che introduece la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.

Possono accedervi tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • appartenenza a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo. Il requisito dimensionale si calcola prendendo come parametro di riferimento il valore più elevato dei ricavi per cessioni di beni e prestazioni di servizi indicati, secondo corretti principi contabili, nei bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l’impresa estera, relativi all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori.
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie. Si tiene conto anche delle attività poste in essere dalle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. In questo caso il parametro di riferimento è il valore più elevato dei ricavi corrispondenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio dell’impresa estera e delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale, relativi all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda di cooperazione e collaborazione rafforzata e ai due esercizi anteriori.

Le imprese estere che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’avvio di procedimenti penali sulla configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell’impresa non possono avvalersi di questo strumento di dialogo col fisco.

Una preclusione valida anche quando la formale conoscenza dei controlli e dei procedimenti penali sia stata acquisita dall’impresa ausiliaria.

Cooperazione e collaborazione rafforzata: come presentare domanda

Le imprese che intendono avviare la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata devono utilizzare il modello messo a punto dall’Agenzia delle Entrate.

Modello di cooperazione e collaborazione rafforzata
Scarica il modello di cooperazione e collaborazione rafforzata dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modulo è necessario inserire i dati che seguono:

  • la denominazione dell’impresa estera, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione rilasciato dallo stato estero, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante e l’indicazione dei recapiti, anche telematici;
  • il domiciliatario residente presso il quale l’impresa estera richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
  • la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso alla procedura;
  • gli elementi identificativi delle imprese ausiliarie;
  • l’eventuale richiesta di ammissione al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 10 dell’art. 1-bis del decreto;
  • l’impegno o a produrre la documentazione indicata;
  • la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato. L’Agenzia delle Entrate specifica che in quest’ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’istanza, essa deve essere consegnata in originale all’Ufficio.

Inoltre bisogna consegnare all’Agenzia delle Entrate, su supporto informatico, anche la seguente documentazione:

  • descrizione dell’attività svolta dall’impresa e del modello di business;
  • ragioni di fatto e di diritto per le quali il soggetto istante ritiene che, nel caso di specie, sia possibile configurare o escludere l’esistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla luce dei criteri previsti dall’articolo 162 del TUIR e delle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, nonché del diritto comunitario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • master file e documentazione nazionale sui prezzi di trasferimento limitatamente alle imprese ausiliarie operanti in Italia relativi ai tre esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza, ovvero documenti aventi analoga portata informativa;
  • bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l’impresa estera relativi ai tre esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza;
  • bilanci dell’impresa estera e delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nel territorio dello Stato, relativi ai tre esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza;
  • bilanci o rendiconti di cui all’art. 152 del TUIR dell’impresa ausiliaria, relativi ai tre esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza;
  • prospetto contenente:
    • l’indicazione separata dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, rispettivamente, dall’impresa estera e/o dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale dell’impresa estera;
    • la riconciliazione di detti importi con le corrispondenti voci del conto economico di ciascuna delle predette imprese.

Il modello di domanda di cooperazione e collaborazione rafforzata può essere presentato nelle modalità che seguono:

  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato direttamente all’Ufficio Adempimento collaborativo dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore strategie per la compliance e per l’attrazione degli investimenti, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma. L’ufficio in caso di consegna diretta lascia un’attestazione di avvenuta ricezione.
  • in via telematica, tramite PEC al seguente indirizzo (PEC) [email protected], in alternativa i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria [email protected].

La documentazione può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se non si rispettano i tempi stabiliti dall’Agenzia dell’Entrate, la domanda decade.

Dopo aver presentato l’istanza, l’Ufficio delle Entrate si coordina con i reparti operativi della Guardia di Finanza, per evitare che siano avviati controlli amministrativi.

Istruzioni Modello di cooperazione e collaborazione rafforzata
Scarica le istruzioni Modello di cooperazione e collaborazione rafforzata dell’Agenzia delle Entrate.

Cooperazione e collaborazione rafforzata: sanzioni e somme dovute in presenza di una stabile organizzazione

L’istruttoria si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda completa di documentazione richiesta.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate confermi che l’impresa ha una stabile organizzazione in Italia per le attività che svolge, si riceve un invito a definire i debiti tributari versando le somme dovute per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

Inoltre per le imprese che hanno una stabile organizzazione in Italia emersa dalla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata è possibile accedere al regime dell’adempimento collaborativo.

Tutti i dettagli sulla cooperazione e collaborazione rafforzata nel testo integrale del provvedimento numero 95765 del 16 aprile 2019.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 95765 del 16 aprile 2019
Disposizioni per l’attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall’articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

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