Accertamenti bancari estesi anche ai “privati”

Emiliano Marvulli - Imposte

Controlli conti correnti: accertamenti bancari anche ai privati non titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti devono fornire la prova dei versamenti effettuati per superare la presunzione legale.

Accertamenti bancari estesi anche ai “privati”

La disciplina degli accertamenti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti i quali, se vogliono superare la presunzione legale relativa, devono fornire la prova analitica riferita ad ogni singolo versamento bancario che le operazioni effettuate siano estranee a fatti imponibili.

D’altro canto il giudice di merito deve verificare in maniera altrettanto rigorosa tali prove, non essendo sufficiente una valutazione generica di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie.

Queste le importanti indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10711 del 5 giugno 2020.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 10711 del 5 giugno 2020
Controlli sui conti correnti, accertamenti anche per i privati e non solo per le partite IVA

La decisione - La controversia nasce dal ricorso di un professionista avverso un avviso di accertamento relativo al 2004, emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IRPEF, IRAP e IVA a seguito del controllo bancario sui conti correnti riconducibili al contribuente.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP e la sentenza confermata in CTR, i cui giudici hanno ritenuto non applicabile la presunzione dell’accertamento bancario, perché tale modifica sarebbe stata introdotta per i professionisti dal periodo d’imposta 2005.

Da qui il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, che ha dedotto violazione e la falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 402, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, evidenziando che la presunzione stabilita dalle norme in esame si estende anche ai lavoratori autonomi, e ciò anche prima e indipendentemente dalla previsione della L. n. 311 del 2004.

Nel ritenere il ricorso parzialmente fondato i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato l’orientamento costante, a cui si allinea anche la decisione in commento, per cui:

“la presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).”

A ciò deve aggiungersi l’importante intervento della Corte Costituzionale che, con la Sent. 228 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Di conseguenza, se il “prelevamento” è un’operazione che conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di “versamento” hanno invece efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti gli altri contribuenti, su cui grava l’onere di dimostrare che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Da questo punto di vista, quindi, la norma già prevedeva questo trattamento, anche prima della modifica del 2005.

Con ulteriore motivo, l’Agenzia delle entrate ha lamentato erronea applicazione delle disposizioni inerenti all’onere probatorio per il superamento della presunzione.

Dando ragione all’Ufficio finanziario i giudici hanno ribadito che il contribuente è tenuto a fornire una prova analitica

“idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.”

Una volta in giudizio, il giudice di merito deve verificare le prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, evitando qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie.

Da parte sua il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici

“dovendo in questo caso il giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.”

Il giudizio, pertanto, non può limitarsi a valutazioni generiche del tipo che “l’entità delle movimentazioni finanziarie appaiono contenute e tali da escludere comportamenti finanziari non coerenti da parte del contribuente”, perché manca quella verifica rigorosa richiesta ex lege in relazione alla specifica giustificazione offerta dal contribuente.

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