Controlli Fondo di Garanzia PMI, la possibilità di regolarizzazione per gli aiuti Covid

Tommaso Gavi - Incentivi alle imprese

Il gestore del Mediocredito ha previsto una riapertura dei termini per gli aiuti Covid. Vengono fornite le istruzioni per la regolarizzazione nei casi di ritardo nell'invio, documentazione incompleta o inoltro dei documenti tramite canali diversi da quelli previsti. Saranno bloccate le revoche delle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI

Controlli Fondo di Garanzia PMI, la possibilità di regolarizzazione per gli aiuti Covid

Nel caso di mancata consegna della documentazione da parte delle imprese destinatarie degli aiuti Covid sarà possibile provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti.

A fornire le istruzioni sulla riapertura dei termini è relativa agli aiuti del Fondo di garanzia delle PMI è il gestore del Mediocredito Centrale, MCC, con la circolare numero 6 del 17 aprile 2023.

Nel caso di invio di documentazione incompleta, o inviata attraverso canali diversi da quelli prestabiliti, viene prevista una deroga alla disciplina emergenziale che permette di non perdere i benefici concessi.

I processi di revoca precedenti e successivi al 30 giugno 2022 saranno annullati e si procederà a nuova istruttoria, se l’impresa ha inviato la documentazione richiesta o le controdeduzioni.

In mancanza della documentazione viene previsto un termine ulteriore di 30 giorni, che deve essere considerato perentorio.

Controlli Fondo di Garanzia PMI, la possibilità di regolarizzazione per gli aiuti Covid

Con la circolare numero 6 del 17 aprile 2023 del gestore del Mediocredito centrale, MCC, viene prevista una riapertura dei termini per gli aiuti Covid, erogati dal Fondo di garanzia PMI.

Il documento fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in caso di mancati adempimenti documentali delle imprese destinatarie dei sostegni del periodo emergenziale.

Mediocredito Centrale - Circolare numero 6 del 17 aprile 2023
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a). Disciplina a carattere temporaneo delle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali.

Verranno quindi annullate le revoche delle agevolazioni nei casi di omesso invio della documentazione o trasmissione dei documenti necessari oltre la scadenza prevista.

Contestualmente verrà aperta una nuova istruttoria per l’ottenimento delle garanzie.

Il consiglio di Gestione del Fondo di garanzia ha infatti approvato una disciplina temporanea relativa ai controlli documentali che consentirà di derogare alle procedure ordinarie.

Sono interessati sia i procedimenti già conclusi sia le verifiche avviate successivamente al 30 giugno 2022, la scadenza delle misure straordinarie per il contrasto all’emergenza coronavirus previste dal decreto Liquidità.

Una nuova istruttoria sarà permessa solo nei casi in cui l’impresa beneficiaria abbia inviato la documentazione richiesta o le controindicazioni.

Sono compresi i casi in cui:

  • la trasmissione sia stata parziale;
  • l’invio sia stato effettuato tramite canali diversi dal Portale del Fondo;
  • la trasmissione sia avvenuta oltre la scadenza indicata.

Regolarizzazione aiuti Covid, documentazione da inviare entro 30 giorni

Nelle condizioni legate all’invio parziale delle documentazioni, trasmesse tardivamente o per mezzo di canali diversi, la documentazione dovrà in ogni caso essere fornita dalle imprese.

Nel documento si legge, infatti che:

“il Gestore procederà all’annullamento d’ufficio dei predetti provvedimenti di revoca dell’agevolazione e all’effettuazione di una nuova istruttoria di verifica documentale, anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa al soggetto beneficiario finale prevedendo in tal caso un termine perentorio di 30 giorni per la risposta.”

La deroga alla disciplina prevede inoltre che si “torni indietro” sugli effetti dei provvedimenti.

Nel documenti viene infatti chiarito quanto di seguito riportato:

“Nei casi di pagamento spontaneo già effettuato da parte dei destinatari dei provvedimenti annullati si procederà alla restituzione degli importi corrisposti.”

Diverso è il caso in cui le imprese non abbiano inviato la documentazione richiesta.

In tali ipotesi il Gestore procederà a completare l’istruttoria di verifica documentale.

Il Gestore provvederà poi a inviare una richiesta di documentazione al beneficiario finale.

In questo caso sarà previsto un termine perentorio di 30 giorni per la risposta. La scadenza è considerata perentoria.

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