Contributi ordini professionali, le istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Contributi ordini professionali, le istruzioni INPS sono all'interno della circolare numero 40 del 15 marzo 2022. Tra gli aspetti presi in considerazione, relativi ai lavoratori dipendenti: gli assegni familiari, la Naspi, il fondo di integrazione salariale, la malattia e la maternità.

Contributi ordini professionali, le istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti

Contributi ordini professionali, l’INPS fornisce le istruzioni da prendere in considerazione per i lavori dipendenti.

Le riporta la circolare numero 40 del 15 marzo 2022.

Il documento di prassi contiene le indicazioni sugli obblighi contributivi degli ordini e dei collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali

Tra gli aspetti presi in considerazione, su cui vengono fornite indicazioni, ci sono: malattia, maternità, assegni familiari, Naspi e integrazione salariale.

Contributi ordini professionali, le istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti

I contributi previdenziali e assistenziali dovuti da ordini e collegi professionali per i lavoratori dipendenti sono al centro della circolare INPS numero 40 del 15 marzo 2022.

INPS - Circolare numero 40 del 15 marzo 2022
Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi professionali per il personale dipendente.

Il documento di prassi fornisce indicazioni su diversi temi ed è articolato come segue:

  • quadro normativo. Natura giuridica;
  • gestione previdenziale ai fini pensionistici;
  • assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori;
    • malattia e maternità;
    • cassa unica assegni familiari, CUAF;
    • Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria;
    • Naspi;
    • Fondo di integrazione salariale.

Le istruzioni dell’INPS sono necessarie per alcune categorie di lavoratori, dal dal momento che l’iscrizione agli ordini e ai collegi professionali in tali casi è obbligatoria.

A livello giuridico ordini e collegi sono considerati organizzazioni proprie, necessarie per la tutela di:

“un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi”.

Tali enti sono quindi dotati:

  • di personalità giuridica di diritto pubblico;
  • di autonomia organizzativa e finanziaria.

Il finanziamento dei propri associati permette la tutela della finalità pubblica per cui l’ordine è istituito, nell’ottica del miglioramento della professione.

Poste tali premesse, sono stati individuati gli enti pubblici non economici per l’applicazione dei contratti collettivi, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

Per tali enti, in linea generale, si applica la disciplina del lavoro nel settore pubblico.

Contributi ordini professionali: la gestione dei contributi per la pensione

In linea generale, per i lavoratori dipendenti, la disciplina da prendere a riferimento è quella dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS).

Tuttavia sono previste alcune esclusioni, ad esempio per i dipendenti delle amministrazioni statali nel caso sia garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza.

A determinate condizioni è prevista, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la possibilità di iscrivere i propri lavoratori dipendenti alle casse pensionistiche pubbliche.

A riguardo la circolare INPS sottolinea quanto segue:

“Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell’adozione da parte dell’ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’AGO.”

In sostanza, quindi, i lavoratori degli ordini e dei collegi professionali sono generalmente assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, FPLD.

Per gli ordini e i collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge numero 379 del 1955, rimane ferma la possibilità di iscrizione alla Cassa pensioni enti locali (CPDEL).

Contributi ordini professionali: malattia e maternità, assegni familiari e Naspi

Nella circolare dell’INPS sono fornite indicazioni anche in merito alle contribuzioni previdenziali e assistenziali dei minori.

Per quanto riguarda la malattia e maternità, la norma di riferimento è il D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, ovvero il Testo unico della maternità e della paternità.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni viene previsto che sia dovuto dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale in caso di malattia e il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali per la maternità.

Gli organi e i collegi professionali non sono quindi obbligati al versamento dei contributi previdenziali di finanziamento dell’onere che deriva da malattia e maternità:

  • congedo di maternità e paternità;
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri per allattamento.

Per quanto riguarda la cassa unica assegni familiari, CUAF, in base a quanto previsto dal TUAF non si applicano al personale degli enti pubblici per i quali il trattamento di famiglia è disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo.

Il documento di prassi sottolinea, quindi, quanto di seguito riportato:

“Pertanto, tale obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.”

Data l’appartenenza agli ordini e ai collegi professionali agli enti pubblici non economici, tali soggetti non sono obbligati al versamento relativo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Analogamente non sussiste l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria.

Gli ordini e i collegi professionali sono, invece, tenuti al versamento della Naspi ma soltanto per i lavoratori con contratto a tempo determinato.

I contributi sono dovuti nella misura dell’1,61 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Infine, per quanto riguarda il fondo di integrazione salariale, la circolare spiega quanto segue:

“Rimangono esclusi dall’assoggettamento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all’articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.”

Di conseguenza tali soggetti non devono versare il contributo ordinario al fondo in questione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network