Arrivano le istruzioni INPS per il trascinamento di giornate. Le aziende devono trasmettere la dichiarazione di calamità entro il 24 febbraio 2026
Contribuzione in agricoltura e trascinamento di giornate: dall’INPS arrivano le istruzioni per le aziende agricole per il 2026.
Il beneficio contributivo spetta ai lavoratori agricoli impossibilitati a lavorare a causa di eventi eccezionali e consente loro di vedersi riconosciute giornate lavorative aggiuntive a fini previdenziali e assistenziali.
La dichiarazione di calamità per poter usufruire del trascinamento di giornate deve essere inviata dalle aziende agricole entro la scadenza del 24 febbraio 2026.
Contributi in agricoltura: le regole per il trascinamento di giornate, scadenza il 24 febbraio
Con la circolare n. 13/2026, l’INPS ha fornito le istruzioni per la domanda di trasferimento di giornate e la presentazione della dichiarazione di calamità in relazione al 2026.
Si tratta del beneficio che viene riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli che sono stati costretti ad interrompere l’attività lavorativa a causa di calamità naturali o eventi eccezionali.
La tutela è prevista dall’articolo 21, comma 6 della legge n. 223/1991, per cui i lavoratori agricoli possono beneficiare del trasferimento di giornate, ossia il riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, di ulteriori giornate lavorative in aggiunta a quelle lavorate nel 2025 presso gli stessi datori di lavoro.
In aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel 2025, pertanto, lavoratori e lavoratrici possono vedersi riconoscere un numero di giornate ulteriori i modo tale da raggiungere il numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso gli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici ai fini degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
I lavoratori agricoli devono aver lavorato per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola che:
- abbia beneficiato di interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali (articolo 1, comma 3, DL n. 102/2004);
- ricada in un’area dichiarata calamitata (articolo 1, comma 1079, L. n. 296/2006).
Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione:
- i lavoratori agricoli a tempo determinato;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari delle aziende che hanno beneficiato degli interventi per calamità.
Il requisito fondamentale, come detto, è che le giornate lavorative devono essere state prestate presso lo stesso datore di lavoro.
Come presentare la dichiarazione di calamità per il trascinamento giornate
Le aziende agricole interessate dovranno trasmettere la dichiarazione di calamità entro la scadenza del 24 febbraio 2026 in modo da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici la fruizione del trasferimento di giornate.
Il documento va inviato in modalità telematica direttamente oppure tramite intermediari abilitati.
Sarà necessario utilizzare l’apposito servizio, “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”, disponibile sul sito dell’INPS alla sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità - Per misure emergenziali straordinarie”, a cui si accede tramite le consuete modalità, SPID, CIE o CNS.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge n. 296/2006, così come da decreti e delibere regionali.
Inoltre, per quanto riguarda la concessione del beneficio ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, bisogna inviare alle strutture territoriali INPS competenti il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.
Il documento è reperibile sul sito dell’INPS e va trasmesso entro la stessa scadenza, il 24 febbraio 2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi in agricoltura: le regole per il trascinamento di giornate, scadenza il 24 febbraio