Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2020

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Contributi INPS, la circolare numero 155 del 23 dicembre fornisce le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2020. Le indicazioni dell'Istituto sulle scadenze, gli elementi variabili della retribuzione, la compilazione del flusso Uniemens i fringe benefits e gli altri aspetti da prendere in considerazione.

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2020

Contributi INPS, le istruzioni per il conguaglio di fine anno sono nella circolare numero 155 del 23 dicembre 2020.

Come di consueto gli aspetti presi in considerazione dal documento di prassi, per il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS, sono molti.

Tra i punti presenti nel documento ci sono i seguenti:

  • il termine per l’effettuazione del conguaglio;
  • gli elementi variabili della retribuzione;
  • le indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens;
  • il contributo aggiuntivo IVS dell’1% e le modalità operative;
  • la monetizzazione delle ferie e l’imposizione contributiva, con il recupero dei contributi per le ferie non godute;
  • i fringe benefits, tra i quali le auto aziendali concesse ad uso promiscuo;
  • gli adempimenti a carico del datore di lavoro e le operazioni societarie.

Ecco i dettagli sulla circolare INPS.

Conguaglio contributi fine anno 2020: termine e istruzioni nella circolare INPS

La circolare INPS numero 155 del 23 dicembre 2020 fornisce le istruzioni per il conguaglio dei contributi di fine anno 2020.

INPS - Circolare numero 155 del 23 dicembre 2020
Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il termine è quello stabilito per ii versamenti della denuncia dei mesi di dicembre 2020 e di gennaio 2021.

Le scadenze sono rispettivamente fissate al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento: gennaio e febbraio.

I datori di lavoro sono obbligati a rispettare tali termini. I soggetti possono provvedere ai conguagli che si riferiscono al TFR al Fondo di Tesoreria, che possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2021, entro la scadenza del 16 marzo.

Conguaglio contributi INPS 2020: gli elementi variabili della retribuzione

Nel documento di prassi, l’INPS dà indicazioni sugli elementi variabili della retribuzione.

Secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale del 7 ottobre del 1993:

“qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”

Gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Tra questi c’è anche il caso in cui l’assunzione avvenga successivamente all’elaborazione della busta paga.

Gli eventi o elementi relativi al mese di dicembre 2020, i cui adempimenti contributivi vengono assolti a gennaio 2021, devono essere evidenziati nel flusso Uniemens al campo “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.

Conguaglio contributi di fine anno 2020: massimale, contributo aggiuntivo IVS dell’1% e modalità operative

Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile delle pensioni obbligatorie, stabilito dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, viene valutato secondo l’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Per l’anno 2020 ammonta a 103.055,00 euro.

Nello specifico il documento evidenzia che bisogna seguire le seguenti prescrizioni:

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte;
  • per rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite si cumulano. Il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro o una dichiarazione sostitutiva;
  • in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano. Ogni datore di lavoro deve sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
  • se nello stesso anno ci sono rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata le retribuzioni del lavoro subordinato non si cumulano.

Nel mese di superamento del massimale, l’“Imponibile” di “Denuncia Individuale/Dati Retributivi” deve assumere il valore del limite del massimale stesso.

La parte che supera deve essere indicata nel campo “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari”.

Nei mesi successivi l’imponibile sarà zero ma si continueranno a compilare i valori dell’elemento “EccedenzaMassimale”.

Per i regimi pensionistici con aliquote a carico dei lavoratori che sono inferiori al 10%, è stato istituito un contributo dell’1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2020, il limite è 47.379,00 ovvero 3.948,00 rapportato ai dodici mesi.

Nel casi di più rapporti di lavoro successivi o simultanei, vengono specificate le regole da seguire.

Per la contribuzione aggiuntiva dell’1%, deve essere compilato il campo “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”, seguendo le modalità del documento tecnico Uniemens

Conguaglio contributi INPS 2020: monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L’imposizione contributiva della monetizzazione delle ferie è uno degli aspetti specifici trattati nel documento di prassi.

Nel caso di ferie godute in un periodo successivo a quello dei contributi, il documento spiega che:

“In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.”

Si deve in ogni caso utilizzare il flusso Uniemens.

Il datore di lavoro può modificare l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione, utilizzando la causale FERIE, .

Conguaglio contributi INPS: fringe benefit e auto aziendali

Tra gli altri aspetti su cui vengono fornite istruzioni c’è quello dei fringe benefit.

Tali benefits non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro i limiti stabiliti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

La somma stabilita ammonta a 258,23 euro per periodo di imposta. Se il valore di beni ceduti e servizi prestati supera tale soglia concorre per intero a formare il reddito.

Tuttavia il decreto Agosto, nell’articolo 112, prevede il raddoppio di tali importi.

Il valore limite viene dunque innalzato a 516,46 euro.

Il nuovo limite, tuttavia, riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro.

Le modalità di conguaglio che dovranno seguire i datori di lavoro sono le seguenti:

  • portare in aumento la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 516,46 euro nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Tra i fringe benefits c’è quello delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo.

La circolare chiarisce che il valore del compenso in natura:

per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.

La quantificazione forfettaria relativa alle auto aziendali per l’utilizzo privato del veicolo è dettagliata dall’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

  • per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle dell’ACI;
  • per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km;
  • per l’anno 2020, la percentuale è elevata al 40% in caso di emissioni superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km e al 50% per i veicoli con valori di emissioni superiori a 190 g/Km.

Conguaglio contributi 2020: prestiti ai dipendenti

Una paste del documento di prassi è dedicata ai prestiti ai dipendenti.

L’INPS ribadisce che:

“si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”

Il tasso vigente in operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema è lo 0,00%.

Conguaglio contributi INPS per il 2020: adempimenti a carico del datore di lavoro

Per la rivalutazione delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno calcolare l’imposta sostitutiva del 17%, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi specifica che:

“Entro il mese di dicembre 2020, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2021, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.”

L’importo deve essere recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme conguagliate in eccedenza saranno restituite con la compilazione dei campi “DenunciaIndividuale” e “DenunciaAziendale”, seguendo modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

Le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, sono obbligate nei riguardi del Fondo di Tesoreria se, alla fine dell’anno solare 1° gennaio - 31 dicembre, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

Tali aziende, che hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2021, ovvero il 31 marzo 2021.

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