Congedo per quarantena dei figli: istruzioni INPS su requisiti, domanda e durata

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Congedo per la quarantena dei figli minori di 14 anni: dai requisiti da rispettare alla durata senza limiti, passando per le modalità di domanda. L'INPS chiarisce le regole da seguire nella circolare numero 116 del 2 ottobre 2020.

Congedo per quarantena dei figli: istruzioni INPS su requisiti, domanda e durata

Congedo per la quarantena dei figli minori di 14 anni: con la circolare numero 116 del 2 ottobre 2020, l’INPS fornisce chiarimenti su requisiti, durata, compatibilità e modalità di domanda per i lavoratori del settore pubblico e privato che ne hanno diritto.

I genitori lavoratori dipendenti possono accedere, fino al 31 dicembre 2020, a un congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, nel caso in cui il figlio convivente e con meno di 14 anni debba effettuare un periodo di quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto che si è verificato all’interno del plesso scolastico.

A stabilirlo è l’articolo 5 del decreto-legge numero 111 del’8 settembre 2020.

Si tratta di una possibilità alternativa al lavoro agile, spetta a uno solo dei genitori conviventi o a entrambi ma in periodi diversi e prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione.

La circolare numero 116 del 2 ottobre 2020 fa il punto sulle regole da seguire, sei sono gli aspetti su cui si concentra il documento:

  • platea dei destinatari del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • congedo per i dipendenti del settore pubblico;
  • monitoraggio della spesa;
  • istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro;
  • istruzioni contabili.

Congedo per quarantena dei figli: le istruzioni INPS sui requisiti

Il congedo per la quarantena dei figli può essere richiesto solo dai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Restano esclusi i lavoratori autonomi e coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Stessi diritti e regole valgono per affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Per poter richiedere i giorni di astensione dal lavoro, via alternativa al lavoro agile in caso di quarantena dei figli minori di 14 anni, è necessario che il lavoratore rispetti i requisiti che seguono:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro è necessario avvertire subito l’INPS;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. L’INPS, infatti, sottolinea “A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile”;
  • il figlio, per il quale fruisce del congedo, deve avere meno di anni 14;
  • deve convivere con il figlio in quarantena per tutto il periodo di fruizione del congedo, vale a dire che il figlio deve avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Congedo per quarantena dei figli: le istruzioni INPS su come presentare domanda

La domanda per l’accesso al congedo per la quarantena dei figli può essere presentata dai lavoratori dipendenti del settore privato solo in modalità telematica tramite uno dei seguenti canali:

  • portale web, tramite il servizio online dedicato accessibile con una delle seguenti credenziali:
    • PIN INPS se si è già in possesso delle credenziali al 1° ottobre 2020;
    • SPID;
    • CIE, carta d’identità elettronica;
    • CNS, carta nazionale dei servizi.
  • Contact center integrato:
    • numero verde 803.164;
    • numero 06 164.164;
  • Patronati.

La domanda può essere presentata anche per periodi di fruizione del congedo antecedenti, a patto che ricadano nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Nella richiesta devono essere indicati tutti i dati identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Se il documento non è disponibile, il genitore si impegna a fornire le informazioni entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Diversamente i genitori, dipendenti pubblici, per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli devono seguire le istruzioni dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

La circolare numero 116 del 2020 specifica:

“Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.

Congedo per quarantena dei figli, istruzioni INPS: durata senza limiti

Il congedo può essere fruito per i periodi di quarantena che vanno va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Non ci sono particolari limiti sulla durata. Nella circolare numero 116 del 2020 si legge:

“La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione”.

Il congedo per quarantena dei figli può essere richiesto per tutto il periodo o solo per una parte e spetta a entrambi i genitori lavoratori dipendenti e conviventi, che possono alternarsi nella fruizione.

Congedo per quarantena dei figli, istruzioni INPS: come funziona l’indennità

Solo per le giornate lavorative che ricadono nel periodo di quarantena dei figli e per le quali è stato richiesto il congedo, si ha diritto all’indennità prevista.

“Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”.

Le somme vengono erogate allo stesso modo delle indennità di maternità con pagamento diretto o a conguaglio.

Per quanto riguarda la prima modalità di erogazione, gli importi costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Congedo per quarantena dei figli, istruzioni INPS sui casi di incompatibilità

Il testo della circolare numero 116 del 2 ottobre 2020, inoltre, si sofferma sui casi di compatibilità e incompatibilità con altre tipologie di assenze previste per il lavoratore e in particolare relative all’altro coniuge convivente.

Di seguito in tabella i casi di compatibilità.

Tipologia di assenzaCondizioni di compatibilità
Malattia di uno dei due genitori l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto potrebbe verificarsi l’incapacità di uno dei due di prendersi cura del figlio
Maternità/Paternità l’altro genitore può fruirne solo in caso di quarantena disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità
Ferie possibile la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore
Aspettativa non retribuita possibile fruizione contemporanea del congedo dell’altro genitore convivente
Soggetti “fragili” accessibile il congedo se l’altro genitore è un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile
Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992 possibile fruizione contemporanea del congedo dell’altro genitore convivente
Inabilità e pensione di invalidità possibile se all’altro genitore convivente con il medesimo figlio è stata accertata una patologia invalidante, un’invalidità al 100% o una pensione di inabilità

Non è possibile, invece, fruire del congedo per la quarantena dei figli nei casi che seguono:

  • congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte dell’altro genitore;
  • congedo parentale dell’altro genitore;
  • riposi giornalieri della madre o del padre;
  • cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa di uno dei due genitori, stessa regola vale se uno dei due non svolge alcun tipo di lavoro;
  • strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  • lavoro agile;
  • giornate di pausa contrattuale in caso di part-time e lavoro intermittente.

Ulteriori dettagli e le istruzioni contabili da seguire sono disponibili nel testo integrale della circolare numero 116 del 2 ottobre 2020.

INPS - Circolare numero 116 del 2 ottobre 2020
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte
a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

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