Congedo maternità autonomi, pagamento anche senza versamento dei contributi: novità INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Congedo di maternità e paternità per i lavoratori autonomi, pagamento anche per chi ha beneficiato della sospensione dei contributi. Il messaggio INPS n. 3030 del 3 agosto 2020 fornisce le istruzioni per artigiani e commercianti.

Congedo maternità autonomi, pagamento anche senza versamento dei contributi: novità INPS

Congedo di maternità e paternità per gli autonomi: pagamento dell’indennità in via straordinaria anche a chi ha beneficiato della sospensione dei contributi.

Novità ed istruzioni per artigiani e commercianti arrivano con il messaggio INPS n. 3030 del 3 agosto 2020.

La situazione di emergenza porta ad una deroga temporanea della prassi ordinaria per i titolari di partita IVA, fatta eccezione che per i lavoratori autonomi agricoli, per i quali non vi è stato nessuno stop ai versamenti contributivi.

Congedo maternità autonomi, pagamento anche senza versamento dei contributi: novità INPS

Il pagamento dell’indennità per congedo spettante ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti sarà effettuato anche in caso di mancato versamento dei contributi INPS.

La sospensione dei versamenti contributivi per i titolari di partita IVA porta ad una deroga della prassi ordinaria.

Come riportato nel messaggio INPS n. 3030 del 3 agosto 2020, sebbene in via ordinaria non possa essere riconosciuta l’indennità di maternità nel caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, la situazione di emergenza rappresenta un caso a parte.

Il messaggio dell’INPS lega il riconoscimento dell’indennità di maternità e paternità per gli iscritti alla gestione separata alla particolare situazione di emergenza, anche se a ben vedere si tratta di una diretta conseguenza della sospensione dei versamenti contributivi.

Lo si evince anche dall’esclusione dei lavoratori autonomi agricoli. Questi, non essendo stati beneficiari della sospensione delle scadenze dei contributi INPS, restano esclusi dalla deroga per il pagamento dell’indennità di maternità.

INPS - messaggio numero 3030 del 3 agosto 2020
Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020

Congedo maternità e paternità, dichiarazione di responsabilità sui requisiti per la sospensione dei contributi INPS

Il pagamento dell’indennità spettante per il periodo di congedo di maternità e paternità riconosciuto agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sarà subordinato alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità, con la quale si attesterà il possesso dei requisiti per beneficiare della sospensione dei contributi INPS.

Concluso il periodo di sospensione, i beneficiari delle indennità INPS dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione contributiva, pena il recupero degli importi erogati.

A livello operativo, saranno gli operatori dell’INPS a dare il via libera al pagamento dell’indennità di congedo. Terminato il periodo di sospensione sarà effettuato un successivo controllo sul regolare versamento dei contributi dovuti.

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