Gestione separata INPS: novità su indennità di maternità e congedo parentale

Redazione - Leggi e prassi

Gestione separata: novità su indennità di maternità o paternità e congedo parentale. Con la circolare numero 109 del 2018 arrivano tutte le istruzioni operative dell’INPS.

Gestione separata INPS: novità su indennità di maternità e congedo parentale

Gestione separata: le novità su indennità di maternità o paternità e congedo parentale. Con la circolare numero 109 del 2018 arrivano le istruzioni operative dell’INPS.

La legge 22 maggio 2017 n. 81 introduce delle novità sul tema. La circolare n. 109 del 2018 fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili sul diritto all’indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, sull’aumento da tre a sei mesi il periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo parentale e del fatto che si elevano i limiti temporali di fruibilità da uno a tre anni.

Il documento illustra le novità introdotte dalla legge numero 81 del 2017 per garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.

Il documento pubblicato dall’INPS fornisce le istruzioni operative sui nuovi elementi introdotti:

  • Gestione separata e diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dell’effettiva astensione lavorativa
  • Flessibilità del congedo di maternità senza certificazione medica all’INPS
  • Congedo di maternità o paternità: rinvio e sospensione
  • Gestione separata e congedo parentale: aumenta il periodo massimo e l’arco temporale
    • Congedo parentale entro il primo anno di vita
    • Congedo parentale dopo il primo ed entro il terzo anno di vita

Gestione separata e diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa

Il nuovo articolo 64 del Testo Unico è formulato così:

“Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dal’attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto”

La disposizione interessa lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), comporta che la tutela della maternità obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

La riforma si applica sia al parto, che alle adozioni o agli affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Alla luce della riforma non risulta più necessario produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa. Se si percepiscono compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità, non si preclude l’erogazione dell’indennità stessa.

Anche in caso di parto fortemente prematuro, nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato superi i cinque mesi e un giorno.

Le domande di indennità per i periodi di congedo di maternità o paternità che ricadono interamente o parzialmente nel periodo in cui è in vigore la legge numero 81 del 22 maggio 2017 devono seguire queste regole:

  • sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);
  • non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
  • sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.

I periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.

Flessibilità del congedo di maternità senza certificazione medica all’INPS

Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del T.U.

L’elemento nuovo è che non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente.

Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.

Congedo di maternità o paternità: rinvio e sospensione

Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rinvio e sospensione del congedo di maternità, di cui all’articolo 16-bis del T.U.

La novità introdotta è che bisogna comunicare all’Istituto solo la data di sospensione e di fine della sospensione. Pertanto, i lavoratori non dovranno più rendere né le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 della circolare n. 69/2016 (dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di aver consegnato preventivamente l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa) né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

Gestione separa e congedo parentale: aumenta il periodo massimo complessivo e l’arco temporale

Il comma 4 dell’articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81 dispone che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.”

Dunque, i mesi di congedo parentale fruibili aumentano da tre a sei mesi. Ed è stato anche ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

E quindi bisognerà dichiarare all’INPS i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.

Le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato.

La circolare inoltre evidenzia alcuni casi particolari:

  • se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata resta la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale;
  • se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato;
  • se la madre è genitore solo ed ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato, divenendo successivamente lavoratrice dipendente (a cui si applica la tutela del genitore solo) potrà fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale (indennizzabili in presenza delle condizioni reddituali di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.).

I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti.

Si sottolinea, infine, che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

In entrambi i casi, per ciò che riguarda i periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017, il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che il soggetto richiedente abbia diritto all’indennità di maternità o paternità. Per i periodi di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della legge, il riconoscimento dell’indennità deve essere accertato con le modalità indicate nella circolare.

Congedo parentale entro il primo anno di vita

Il comma 6 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che per il congedo parentale indennizzato e fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) il periodo di riferimento all’interno del quale devono essere state accreditate le tre mensilità di contribuzione è il medesimo che si prende a riferimento per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità o paternità.

Il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore nel caso in cui abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

In merito al diritto al congedo parentale del padre si precisa quanto già rappresentato nella circolare n. 137/2007, ossia che il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito contributivo con aliquota maggiorata è costituito dai dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, dai dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.

Si ricorda inoltre che, come precisato nella circolare Inps numero 42/2016, non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale, che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento.

Qualora i richiedenti non avessero titolo all’indennità di maternità/paternità, il trattamento economico per congedo parentale potrà essere erogato in presenza del requisito contributivo individuato nel comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017.

Congedo parentale dopo il primo ed entro il terzo anno di vita

Il comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che, se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

In questo caso il requisito contributivo non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all’indennità di maternità o paternità, ma viene accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale.

Analogo criterio di individuazione del requisito contributivo trova applicazione qualora, nel caso di fruizione di congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, i richiedenti non abbiano titolo all’indennità di maternità/paternità.

Riportiamo dalla circolare alcune precisazioni in merito:

  • la nuova normativa modifica sostanzialmente la natura del congedo parentale dei padri iscritti alla Gestione separata, trasformandola da diritto derivato dalla madre in un diritto autonomo, di cui i padri possono fruire dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore, entro i limiti individuali e di coppia sopra menzionati;
  • i genitori che abbiano avuto titolo all’indennità di maternità o paternità in virtù dell’automaticità delle prestazioni (per contribuzione dovuta ma non versata), possono fruire del congedo parentale a condizione che abbiano versato tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale richiesto nella domanda;
  • il genitore iscritto alla Gestione separata che, al momento dell’entrata in vigore della norma, abbia figli nati o adottati/affidati da più di un anno può fruire di tutto il periodo di congedo parentale o della parte residua, fino ad un massimo di sei mesi, entro i tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (ad esempio, la lavoratrice con un figlio di due anni, che abbia fruito di tre mesi di congedo parentale nel primo anno di vita dello stesso, può presentare domanda per ulteriori tre mesi di congedo parentale se in possesso del requisito contributivo delle tre mensilità effettivamente versate con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale che intende richiedere).

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