Comunicazione smart working semplificato, no alla PEC: solo con piattaforma del Ministero

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Smart working semplificato: non vale la comunicazione via PEC ma solo quella tramite la piattaforma informatica istituzionale. Lo ribadisce il Ministero del Lavoro con la nota n. 2548 del 14 luglio 2021 riferendosi alla procedura semplificata in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Comunicazione smart working semplificato, no alla PEC: solo con piattaforma del Ministero

Smart working semplificato: la comunicazione deve essere trasmessa solo usando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e non inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Lo ribadisce lo stesso Ministero con la nota numero 2548 diffusa il 14 luglio 2021 ricordando che la procedura semplificata senza accordo individuale, in base all’ultima proroga disposta dalle Legge di conversione al Decreto Riaperture, dovrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto l’invio della comunicazione da parte dei datori di lavoro privato in altre modalità non assolve all’obbligo prescritto per legge.

Comunicazione smart working semplificato, no alla PEC: solo con piattaforma del Ministero

Fino al 31 dicembre 2021 le comunicazioni di smart working nel settore privato devo essere eseguite soltanto attraverso la procedura semplificata utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dal Ministero e l’applicativo informatico dedicato.

Una precisazione che arriva con la nota del 14 luglio che, da quanto si legge nello stesso documento, si è resa necessaria perché continuano ad arrivare alla direzione del dicastero comunicazioni a mezzo PEC da parte di numerose aziende.

Il termine del 31 dicembre è quello disposto dall’art. 11 del Decreto Riaperture così come modificato dalla legge di conversione del 17 giugno che ha differito quello precedente del 31 luglio, e si riferisce alle modalità agevolate con cui i datori di lavoro possono ricorrere alle modalità di lavoro agile, previste in via eccezionale a causa della pandemia dall’art. 90 del Decreto Rilancio.

Non si tratta di una procedura alternativa - precisa il Ministero - ma dell’unica a cui si può ricorrere sino alla fine dell’anno.

Non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica: l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve l’adempimento prescritto dalla normativa vigente”.

Si legge nel comunicato.

Smart working semplificato: le modalità di comunicazione

La procedura semplificata per il ricorso allo smart workingche è stata più volte prorogata, si ricorda, è caratterizzata da elementi di semplificazione rispetto alla procedura ordinaria prevista dall’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

In particolare, secondo questa modalità:

  • non è necessario firmare un accordo individuale con i lavoratori;
  • gli obblighi informativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si ritengono assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;
  • bisogna utilizzare solo la procedura telematica semplificata per inviare la comunicazione.

Il template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti è quello scaricabile dal sito del Ministero.

Ministero del lavoro - nota numero 2548 del 14 luglio 2021
Scarica la nota su Comunicazione smart working - Procedura telematica semplificata – Modalità di trasmissione

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