Compensazione credito IVA: limiti, regole e importi

Istruzioni, limiti e importi della compensazione IVA 2022.

Compensazione credito IVA: limiti, regole e importi

La compensazione del credito derivante dalla dichiarazione IVA può essere fruita secondo diverse modalità, a seconda degli importi considerati: esistono, infatti, precisi limiti all’utilizzo ed alla compensazione del credito IVA.

La discriminante fondamentale è l’importo dei 5.000 euro. Fino a questo importo, infatti, è possibile fruire della compensazione ed utilizzare il credito IVA, sia in compensazione verticale che orizzontale.

Se, invece, l’importo della compensazione del credito IVA è superiore ad euro 5.000 allora occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello dell’invio della dichiarazione annuale.

Obbligatorio è poi l’apposizione del visto di conformità anche per i crediti IVA di importo pari o superiore ad euro 5.000 (con una riduzione dei precedenti limiti pari ai 15.000 di alcuni anni fa).

Compensazione ed utilizzo credito dichiarazione IVA: differenza tra compensazione verticale ed orizzontale

In linea generale la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi: orizzontale e verticale.

La compensazione orizzontale si ha quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio quando si utilizza il credito IVA per compensare il debito Irpef o Inps).

La compensazione verticale, invece, si realizza quando il credito fiscale viene utilizzato per compensare un debito della stessa natura (rimanendo al caso dell’IVA quando il contribuente decide di utilizzare il 6099 per compensare il debito di un mese/trimestre).

Compensazione ed utilizzo credito dichiarazione IVA 2022: limiti all’utilizzo del credito IVA

La compensazione orizzontale ha un limite generale che è pari ad euro 2.000.000 (vedi articolo 1 comma 72 L. 234/2021).

Inoltre, la compensazione del credito IVA è soggetta ai seguenti limiti specifici e relativi alla compensazione orizzontale:

  • per importi inferiori o uguali a 5.000 euro la compensazione può essere effettuata dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva (quindi dal 1° gennaio 2022 per le dichiarazioni IVA dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
  • per importi superiori a 5.000 euro la compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, solo se la dichiarazione IVA è presentata con il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (nuova norma introdotta dal DL 50/2017 che ha abbassato i limiti rispetto al precedente importo di euro 15.000);
  • nel caso di start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012) i 15.000 euro sono aumentati a 50.000 Euro.

Riepilogando: i limiti degli importi di cui sopra si riferiscono esclusivamente al caso della compensazione orizzontale, ovvero quella dell’IVA su debiti fiscali di natura diversa.

Se, invece, la compensazione è di tipo verticale - compensazione IVA su IVA o compensazione interna - non ci sono limiti alla compensazione.

Compensazione ed utilizzo credito dichiarazione IVA 2022: regole modello F24

La compensazione del credito IVA deve tenere presenti le regole generali in materia di compensazione dei modelli f24 per i contribuenti titolari di partita IVA:

Saldo modello F24 Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Limite compensazioni modelli F24, tre diversi importi da ricordare negli ultimi quattro anni:

Importo limite annuale compensazione F24 Anno di validità Rif. normativo
€ 700.000,00 2019 e anni prec. Art. 34 Legge 388/2000
€ 1.000.000,00 2020 Art. 147 DL 34/2020
€ 2.000.000,00 2021 Art. 22 DL 73/2021
€ 2.000.000,00 2022 Art. 1 comma 72 Legge 234/2021

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