Chirurgia estetica, al costo si applica IVA: esenzione solo per scopi di diagnosi, cura, guarigione

Chirurgia estetica con l'IVA sul costo degli interventi: è possibile applicare l'esenzione solo se le operazioni hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione. Non ci sono dubbi interpretativi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha risposto sul punto durante le interrogazioni del 10 marzo 2022 al senato.

Chirurgia estetica, al costo si applica IVA: esenzione solo per scopi di diagnosi, cura, guarigione

Al costo dell’intervento di chirurgia estetica si applica l’IVA: è possibile beneficiare dell’esenzione solo quando le prestazioni hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione.

A confermare la via da seguire sono le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea: non ci sono dubbi sull’applicazione delle regole secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha risposta sul punto al Senato il 10 marzo 2022.

Chirurgia estetica, al costo si applica l’esenzione IVA?

Lo spunto per fare luce sul trattamento IVA degli interventi di chirurgia estetica arriva dal senatore Marco Petrosino che, con l’interrogazione numero 3-03094, si è fatto portavoce delle principali associazioni italiane rappresentative dei medici estetici per ottenere “un intervento dell’amministrazione finanziaria volto a stabilire, in maniera univoca e definitiva, l’esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 agli interventi di medicina estetica resi da esercenti la professione sanitaria di medico”.

In base a quanto stabilito dal Decreto IVA, tra le prestazioni che vengono escluse dall’applicazione dell’imposta rientrano anche quelle “sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie”.

La regola, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4 del 2005, si applica anche alle prestazioni di chirurgia estetica, ma solo se “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”.

In tutti gli altri casi, quando la finalità è solo ed unicamente cosmetica, è necessario applicare l’imposta sul valore aggiunto.

Come sottolineato da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, l’intervento del medico è un elemento necessario, ma non sufficiente per stabilire le finalità curative.

Ma il doppio binario, dal punto di vista operativo, sembra aver creato una difficoltà nella definizione del confine che divide le prestazioni esenti da quelle che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.

Chirurgia estetica, per il costo dell’intervento esenzione IVA solo per scopi di diagnosi, cura, guarigione

Secondo il senatore, quindi, è necessaria una nuova e apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate per chiarire l’equiparazione agli interventi medici generali, e l’applicazione dell’esenzione IVA per tutti gli interventi medico-estetici effettuati, a condizione che siano effettuati da medici professionisti regolarmente iscritti all’albo.

Per il Ministero dell’economia e delle Finanze, però, non ci sono dubbi da sciogliere perché gli interventi di chirurgia estetica non possono essere equiparati in maniera generalizzata alle prestazioni mediche a cui fa riferimento il decreto IVA.

“Come già più volte chiarito nei documenti di prassi e nelle risposte ad istanze di interpello, è necessario che il requisito soggettivo e quello oggettivo siano esplicitamente ed autonomamente identificabili al fine dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto IVA.

Conseguentemente, sono agevolabili le sole prestazioni che, oltre ad essere eseguite nell’ambito di una prestazione medica, siano autonomamente qualificabili come di diagnosi, cura e riabilitazione.

Ad illustrare la posizione del MEF è il sottosgretario Federico Freni durante le interrogazioni che si sono tenute al Senato giovedì 10 marzo 2022.

La distinzione d’altronde è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27947 del 13 ottobre 2021.

Le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico possono rientrare nella definizione di cure mediche e prestazioni alla persona e quindi beneficiare dell’esenzione IVA, solo se realizzate per trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento estetico.

Lo stesso trattamento non può essere riconosciuto alle operazioni che hanno scopi puramente cosmetici.

A rendere ancora più chiaro il campo di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA sono le precisazioni della Corte di Giustizia Europea:

“Le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico”.

E, infine, è colui che effettua le prestazioni che deve provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute delle persone.

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