Cedolare secca 10 per cento: in quali Comuni si applica

Anna Maria D’Andrea - Cedolare secca sugli affitti

Cedolare secca 10 per cento: in quali Comuni è possibile applicare l'aliquota agevolata? L'Agenzia delle Entrate affronta il tema nella risposta all'interpello n. 470 del 7 novembre 2019, specificando requisiti e limiti della tassazione sostitutiva Irpef.

Cedolare secca 10 per cento: in quali Comuni si applica

Cedolare secca 10 per cento, l’Agenzia delle Entrate ricorda i requisiti per l’applicazione che, come noto, non è possibile in tutti i Comuni ma soltanto al verificarsi di determinate condizioni.

Oltre in quelli ad alta densità abitativa, la cedolare secca con aliquota al 10 per cento per i contratti a canone concordato può essere applicata nei Comuni colpiti da calamità naturali, ma soltanto in caso di delibera dello stato di emergenza.

A fissare alcuni punti fermi è l’Agenzia delle Entrate che, nella risposta all’interpello n. 470 del 7 novembre 2019, fornisce un excursus della normativa da considerare per verificare se ed a quali contratti si applica la cedolare secca del 10 per cento.

Cedolare secca 10 per cento: in quali Comuni si applica

È stato l’articolo 9, del Decreto Legge n. 47 del 24 marzo 2014 ad istituire la cedolare secca del 10 per cento sugli affitti, riducendo l’aliquota di tassazione dell’imposta sostitutiva fissata, in via ordinaria, al 21 per cento.

L’accesso alla cedolare secca ridotta è subordinato al rispetto di specifici requisiti e, protagonista della risposta all’interpello n. 470 dell’Agenzia delle Entrate è l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento per i contratti d’affitto a canone concordato stipulati in Comuni per i quali è stato deliberato uno stato d’emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Oltre a quei Comuni ad alta densità abitativa e con carenza di soluzioni abitative, la normativa di riferimento consente l’accesso alla cedolare secca agevolata anche ai contratti d’affitto stipulati in luoghi colpiti da calamità naturali o connesse all’attività dell’uomo che:

“in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”

La cedolare secca agevolata si applica ai contratti d’affitto stipulati in Comuni per i quali, nel quinquennio compreso tra il 2009 ed il 2014, sia stato deliberato uno stato d’emergenza.

La relativa delibera dovrà tuttavia contenere chiaramente l’indicazione del Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si intende accedere alla tassazione agevolata.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 470 del 7 novembre 2019
Aliquota ridotta cedolare secca e di stato di emergenza

Cedolare secca 10 per cento, delibera stato d’emergenza dettagliata

A deliberare lo stato d’emergenza in caso di eventi calamitosi è il Consiglio dei Ministri che, di intesa con il Presidente della Regione interessata, fissa durata, estensione territoriale, natura e qualità degli eventi.

La delibera specifica altresì le risorse finanziarie destinate agli interventi emergenziali.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornite alla contribuente istante, specifica quindi che per poter applicare la cedolare secca del 10 per cento sarà fondamentale verificare quanto indicato nella delibera sullo stato d’emergenza.

Nello specifico, facendo riferimento alle delibere dei commissari delegati, sarà necessario che queste, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuino con precisione anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.

Soltanto in tal caso sarà possibile accedere alla cedolare secca del 10 per cento, e quindi l’accesso o meno all’agevolazione sarà subordinato ad una verifica preventiva da parte del contribuente.

Cedolare secca 10 per cento: quando si applica

Appare opportuno riepilogare quando si applica la cedolare secca con aliquota del 10 per cento. Nel caso di contratti d’affitto a canone concordato, si può accedere alla cedolare secca ridotte anche:

  • nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di provincia nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE);
  • ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

I casi in cui si può applicare l’aliquota di tassazione super agevolata sono diversi. Si contano circa 3.000 Comuni per i quali, tra il dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014, è stato dichiarato lo stato d’emergenza per calamità naturali.

Per i Comuni ad alta densità abitativa, invece, è atteso l’aggiornamento dell’elenco del CIPE, fermo al 2004.

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