Cassa integrazione Covid respinta, per le aziende di tessile e moda nuova domanda CIGO entro il 31 marzo 2022

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione Covid respinta, nuova chance per le aziende del settore tessile e moda escluse dalla possibilità di beneficiare delle settimane aggiuntive del DL Fiscale. È possibile presentare domanda di CIGO con regole ordinarie entro la scadenza del 31 marzo 2022. Le istruzioni nel messaggio numero 1060 del 7 marzo 2022.

Cassa integrazione Covid respinta, per le aziende di tessile e moda nuova domanda CIGO entro il 31 marzo 2022

Cassa integrazione, nuova chance per le aziende del settore tessile e moda escluse dalla possibilità di utilizzare le settimane previste dal DL Fiscale e accessibili tramite causale Covid.

Per le domande respinte, che sono state inviate entro il 10 dicembre, è possibile presentare una istanza di CIGO non emergenziale entro la scadenza del 31 marzo 2022.

A fornire chiarimenti e istruzioni è l’INPS con il messaggio numero 1060 del 7 marzo 2022.

Cassa integrazione Covid respinta, per le aziende di tessile e moda nuova domanda CIGO entro il 31 marzo

Per individuare la platea di datori di lavoro interessati da questa nuova scadenza per l’accesso alla cassa integrazione, è necessario fare qualche passo indietro.

L’articolo 11 del Decreto Fiscale ha previsto l’accesso a 9 settimane aggiuntive di trattamenti di cassa integrazione ordinaria Covid a copertura di interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

La circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 ha chiarito un requisito chiave per poterne beneficiare: la misura è stata destinata solamente ai datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis del Decreto Sostegni bis.

Nel testo del messaggio numero 1070 del 7 marzo 2022 si legge:

“In ordine alla portata della norma, è emerso che la lettura della disposizione ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare, nelle more della pubblicazione della predetta circolare, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata.

Da qui sorge la necessità di consentire nuovamente ai datori di lavoro di accedere alla CIGO per i periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, al posto della cassa integrazione emergenziale, riaprendo una nuova finestra temporale per la presentazione delle istanze.

Cassa integrazione Covid respinta, scadenza 31 marzo la domanda di CIGO: istruzioni per aziende di tessile e moda

Riepilogando, quindi, la platea di aziende che possono presentare domanda di accesso ala CIGO in sostituzione della cassa integrazione Covid entro la scadenza del 31 marzo 2022 è ben circoscritta.

Le condizioni per beneficiare di questa nuova chance sono le seguenti:

  • rientrare tra i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • aver proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 entro il 10 dicembre, data di pubblicazione della circolare n. 183/2021;
  • essere stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis.

In ogni caso l’INPS sottolinea che le regole della cassa integrazione ordinaria a cui avranno accesso, con la riapertura dei termini, sono quelle precedenti alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

“Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cfr. la circolare n. 18/2022)”.

Qualche esempio?

Si applica ancora l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori destinatari delle tutele, le aziende richiedenti sono tenute a produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, è necessario comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto.

Dal punto di vista pratico l’INPS chiarisce che per queste eccezionali richieste di accesso alla CIGO non è possibile utilizzare la causale connessa agli eventi oggettivamente non evitabili e sulla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, sarà considerata utile l’informativa già presentata con la domanda respinta.

Tutte le istruzioni da seguire per presentare l’istanza di accesso alla CIGO sostitutiva della cassa integrazione Covid respinta nel messaggio numero 1060 del 7 marzo 2022.

INPS - Messaggio numero 1060 del 7 marzo 2022
Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021. Riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

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