Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: istruzioni per la domanda

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Cassa integrazione in deroga per coronavirus, domanda direttamente al Ministero del Lavoro per le aziende plurilocalizzate. Modalità e lista di documenti da presentare nella circolare numero 8 dell'8 aprile 2020. Doppia richiesta, una anche alle Regioni, per l'accesso alle settimane aggiuntive previste in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: istruzioni per la domanda

Cassa integrazione in deroga per coronavirus, domanda direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le aziende plurilocalizzate: nella circolare numero 8 dell’8 aprile 2020 istruzioni, modalità di richiesta e lista di documenti da presentare. Doppia domanda per le quattro settimane aggiuntive previste in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.

Il DL Cura Italia, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ha introdotto una serie di novità, prevedendo diverse eccezioni alle regole di accesso alla cassa integrazione, ordinaria e in deroga, solitamente previste.

In linea generale, le aziende che sospendono o riducono la loro attività a causa dell’emergenza coronavirus, in presenza di specifici requisiti, hanno la possibilità di beneficiare della cassa integrazione per un massimo di nove settimane, dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, con le disposizioni adottate specificamente per questo periodo di crisi epidemiologica.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Circolare numero 8 dell’8 aprile 2020
Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: istruzioni per la domanda

In particolare, per quanto riguarda la CIGD il Decreto Cura Italia ha previsto una novità importante: l’estensione a tutti i datori di lavoro privati, compresi settore agricolo, pesca, terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, anche con meno di 5 dipendenti.

Chi ha meno di 5 lavoratori dipendenti, diversamente dagli altri, può procedere alla richiesta anche senza accordi sindacali.

Anche con le nuove regole sono esclusi i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;
  • datori di lavoro domestico.

La cassa integrazione in deroga è un istituto gestito dalle Regioni a cui si può accedere seguendo un preciso iter:

  • Decreto delle Regioni per l’accesso alla CGID;
  • presentazione delle domande alle Regioni da parte delle aziende interessate, possibile solo nel caso in cui i dipendenti abbiano azzerato permessi e ferie. Su questo l’articolo 1, comma 7, del DPCM 11 del 2020 prevede che sia attuato il “massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti”;
  • la Regione pubblica un nuovo decreto con la lista di aziende beneficiarie della CGID;
  • l’azienda a questo punto può accedere alla prestazione.

Le regole di accesso devono essere leggermente riviste nel caso delle aziende plurilocalizzate, e in particolare nei casi in cui un datore di lavoro ha più unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome, come sottolineato dall’INPS nella circolare numero 47 del 28 marzo 2020.

In questo caso la prestazione deve essere concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Mentre per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

Cassa integrazione in deroga, domanda al Ministero del Lavoro per le aziende plurilocalizzate

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della
domanda da parte dell’azienda, deve effettuare l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

Secondo le istruzioni fornite con la circolare numero 8 dell’8 aprile 2020, le domande devono essere presentate tramite il portale CIGS Online utilizzando la causale “Covid 19 - deroga” e devono essere corredate dalla documentazione che segue:

  • accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n. 18/2020;
  • elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emergano le seguenti informazioni:
    • la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo;
    • i dati relativi all’azienda, per cui è possibile utilizzare un excel preimpostato, ovvero:
      • denominazione;
      • natura giuridica;
      • indirizzo della sede legale;
      • codice fiscale;
      • numero matricola INPS;
      • i dati anagrafici del rappresentante legale;
      • i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
  • la causale di intervento per l’accesso al trattamento;
  • il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

L’obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

La circolare, inoltre, specifica che la modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: cartaceo e digitale.

Nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’ iter di richiesta di accesso alla cassa integrazione in deroga segue, poi, ancora altri passaggi:

  • l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione;
  • l’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC;
  • alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro inoltrano all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

Anche il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate. A specificarlo è lo stesso Ministero nella circolare numero 8 dell’8 aprile 2020. Ma ai diretti interessati le somme arrivano sempre dall’INPS.

Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: doppia domanda per Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Un caso particolare riguarda le imprese con sedi produttive in 5 o più Regioni, che hanno sedi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna oppure nei comuni indicati nell’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020: in questo caso è necessaria una doppia domanda di CIG in deroga per le settimane aggiuntive.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un avviso pubblicato il 23 aprile 2020 sul suo sito.

Chi si trova nei territori indicati ha la possibilità di accedere a 13 settimane: come indicato nella circolare INPS numero 47 del 2020, con cui l’Istituto ha illustrato le regole di accesso alla Cassa integrazione per coronavirus, rispetto al resto d’Italia si hanno a disposizione quattro settimane aggiuntive.

Il chiarimento del Ministero del Lavoro specifica che in questo caso sono necessarie due domande:

  • una istanza da inoltrare al Ministero del Lavoro usando la piattaforma CIGSonline, individuando tutte le unità aziendali coinvolte, per un periodo massimo di 9 settimane;
  • una seconda istanza che dovrà essere presentata alla Regione competente, secondo le indicazioni fornite a livello territoriale, per le settimane aggiuntive previste.

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