Cassa integrazione per coronavirus, come funziona? Istruzioni nella circolare INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione per coronavirus, come funziona? IL DL Cura Italia ha introdotto una serie di novità per permettere ad aziende e lavoratori di affrontare l'emergenza. Le istruzioni su domande, regole ed eccezioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali nella circolare INPS numero 47 del 28 marzo 2020.

Cassa integrazione per coronavirus, come funziona? Istruzioni nella circolare INPS

Cassa integrazione per coronavirus, come funziona? IL DL Cura Italia ha introdotto misure speciali per permettere ad aziende e lavoratori di beneficiare degli ammortizzatori sociali e affrontare il periodo di emergenza.

Dalla cassa integrazione ordinaria a quella in deroga, passando per quella straordinaria, sono diverse le novità previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020.

La circolare INPS numero 47 del 28 marzo 2020 è uno strumento utile per orientarsi tra regole ed eccezioni per accedere alla cassa integrazione in questo periodo di crisi epidemiologica dovuta al Covid 19.

Il documento, arrivato dopo una serie di messaggi di chiarimenti, mette ordine tra le istruzioni da seguire e illustra i seguenti aspetti:

  • Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020;
  • Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020;
  • Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige;
  • Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
  • Cassa integrazione in deroga;
  • Istruzioni operative e modalità di pagamento;
  • Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate;
  • Adempimenti contributivi;
  • Rinvio istruzioni contabili.
INPS - Circolare numero 47 del 28 marzo 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per coronavirus: come funziona e come fare domanda

L’articolo 19 del DL Cura Italia, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva a causa del coronavirus, la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

Come si legge nella circolare numero 47 del 2020, le aziende che possono presentare domanda di accesso alle integrazioni salariali ordinarie sono quelle indicate nell’articolo 10 del decreto legislativo numero 148 del 2015:

  • a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  • l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

L’assegno del Fondo di integrazione salariale (FIS) può essere richiesto dai datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione dalla Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, CIGO e CIGS, e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali.

Le domande possono essere trasmesse, utilizzando la nuova causale “COVID-19 nazionale”, per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nel testo della circolare numero 47 del 2020 si legge:

“Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”.

La richiesta di accesso alla cassa integrazione per coronavirus permette all’azienda di beneficiare delle regole particolari introdotte per far fronte all’emergenza: dal requisito dell’anzianità di 90 giorni del lavoratore al pagamento del contributo addizionale solitamente previsto.

In uno schema riassuntivo l’INPS fornisce alcune risposte chiare sulla cassa integrazione ordinaria così come prevista dal DL Cura Italia.

Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria? Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività.

Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e la scheda causale per l’assegno ordinario.

È previsto il pagamento diretto? Si, a semplice richiesta dell’azienda.

Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ho già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale? Si, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.”

Coronavirus e fondo di integrazione salariale, come accedere all’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale FIS?

Per quanto riguarda l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), la circolare INPS specifica che può essere concesso, sempre per nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Per il 2020 non si applica il tetto aziendale solitamente previsto dall’articolo 29 del Decreto legislativo numero 148 del 2015.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti ci sono due strade:

  • possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente,
  • in via eccezionale, possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

La circolare specifica:

“È stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.

Via libera alla domanda di assegno ordinario anche per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 23 febbraio, avevano in corso un assegno di solidarietà.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce quello di solidarietà già in corso.

Coronavirus, da cassa integrazione straordinaria a ordinaria, come funziona il passaggio?

Oltre ad un accesso semplificato alla cassa integrazione ordinaria, il DL Cura Italia con l’articolo 20 introduce anche per le imprese che il 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria, sempre a condizione che rientrino nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.

In questo caso la causale da utilizzare è “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

A questo punto l’azienda deve presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso, nelle modalità indicate dall’INPS:

“L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) [email protected] o di posta elettronica certificata (PEC) [email protected] della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”

Si tratta di un passaggio necessario perché le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e dell’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione.

Al termine della CIGO, l’azienda dovrà richiedere all’INPS una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS fino alla nuova data di scadenza.

Cassa integrazione in deroga per coronavirus, come funziona? Istruzioni nella circolare INPS

Tra gli ammortizzatori sociali potenziati dal DL Cura Italia c’è anche la cassa integrazione in deroga, estesa anche a chi ha meno di 5 dipendenti: accesso libero fino a 9 settimane per tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ma è necessaria una precisazione: i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie dovranno richiederle utilizzando la causale “COVID-19 Nazionale” e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

La circolare INPS chiarisce:

“Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.”

Possono accedere alla CIGD anche le aziende che, avendo diritto solo alla cassa integrazione straordinaria, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”. Un esempio? Le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

Il documento diffuso dal’Istituto ritorna anche su un tema centrale:

“In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.”

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020, sono state ripartite tra le regioni le prime risorse: 1.293,2 milioni di euro.

Nel complesso, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dispongono della dotazione maggiore per la cassa integrazione in deroga prevista: in questi territori il periodo di CIGD può arrivare fino a 13 settimane.

Nel testo si legge:

“Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a tredici settimane, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito. Si precisa inoltre che il periodo massimo concedibile, pari a tredici settimane, può essere concesso, anche con più decreti, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile.”

In tabella un riepilogo della CIGD per far fronte all’emergenza coronavirus

PrestazioneRiferimento normativoAmbito territorialeDecreto convenzionaleDurata prestazioneStima costo prestazione (cont. Figurativa e ANF) Risorse finanziarie
Cig in deroga Art.15, comma 1, del D.L. 9/2020 11 Comuni (all.1 al DPCM 1 marzo 2020) 33191 TRE MESI Euro 8,50 7,3 mil. Euro da ripartire con apposito decreto ministeriale
Cig in deroga Art.17, comma 1 del D.L. 9/2020 Regione Lombardia, Veneto, Emilia Romagna 33192 UN MESE (in aggiunta) Euro 8,40 135 mil. euro Lombardia, 40 mil. euro Veneto, 25 mil. euro Emilia Romagna
Cig in deroga Art.22, comma 1 del D.L. 18/2020 Territorio Italiano 33193 NOVE SETTIMANE Euro 8,10 3.293,2 mil. Euro da dividere con decreto ministeriale

Cassa integrazione in deroga per coronavirus, come presentare domanda? Istruzioni INPS

Nella circolare numero 47 del 28 marzo 2020, l’INPS riepiloga anche le modalità che le aziende devono seguire per presentare domanda di cassa integrazione in Deroga.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettuano l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’INPS i provvedimenti di concessione, insieme alla lista dei beneficiari e corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale utilizzando il modello “SR 41”, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo.

Nella circolare si legge:

“Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro”

Nel caso di aziende plurilocalizzate, ovvero di datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e comunica con l’INPS.

Coronavirus, assegno ordinario dei Fondi bilaterali e cassa integrazione speciale per gli operai di imprese agricole

Infine, la circolare INPS numero 47 del 2020 fornisce chiarimenti anche sull’assegno ordinario dei Fondi bilaterali:

“Ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Si precisa altresì che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto in commento”.

Anche per l’accesso a questo strumento, le modalità di domanda in questo periodo di emergenza sono semplificate e i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Rimane, inoltre, inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, è prevista l’eccezione di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Un ultimo chiarimento riguarda la cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole.

La norma prevede di accedere alla CISOA anche per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.

L’INPS sottolinea che l’emergenza coronavirus può rientrare a tutti gli effetti in questa ipotesi e per l’occasione è stata istituita un’apposita causale: “COVID-19 CISOA”.

“La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma”.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nella guida dedicata alla cassa integrazione per coronavirus.

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