Cassa integrazione, sulle novità del DL Agosto arriva una nuova circolare INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, arriva una nuova circolare INPS, numero 115 del 2020, per fare luce sulle novità del Decreto Agosto. Chiarimenti sul calcolo delle settimane, sulle modalità di domanda e sulla nuova scadenza del 31 ottobre che sospende i termini del 30 settembre 2020. I dettagli nel documento che offre una panoramica aggiornata sulle regole di accesso alla CIG con causale Covid 19.

Cassa integrazione, sulle novità del DL Agosto arriva una nuova circolare INPS

Cassa integrazione, sulle novità del Decreto Agosto l’INPS cerca di fare chiarezza con la circolare numero 115 del 30 settembre 2020, soffermandosi in particolar modo sul calcolo delle nuove 18 settimane, anche in relazione alle prime 18 del DL Cura Italia e Rilancio, sulle modalità di domanda per accedere alla CIG con causale Covid 19 e sulla nuova scadenza del 31 ottobre 2020 che sospende i termini previsti del 30 settembre.

Il testo è una sorta di manuale di istruzioni che parte da una panoramica sulle principali novità introdotte dal DL numero 104 del 14 agosto 2020, in primis la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per altre 18 settimane, 9+ 9 con il pagamento di un contributo addizionale in base alla riduzione del fatturato dell’azienda, dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Al centro del testo anche la cassa integrazione in deroga per gli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.

12 i punti affrontati:

  • Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”;
  • Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n. 104/2020;
  • Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n. 104/2020;
  • Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO;
  • Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)
  • Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA;
  • Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA;
  • Modalità di pagamento della prestazione;
  • Risorse finanziarie;
  • Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19;
  • Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Modifiche alla disciplina;
  • Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo.

Cassa integrazione, sulle novità del DL Agosto arriva una nuova circolare INPS

Le novità del Decreto Agosto segnano in un certo senso uno spartiacque: dal 13 luglio in poi la richiesta di accesso alla cassa integrazione con causale covid 19 rientra nel calcolo delle 18 settimane accessibili dal 12 luglio al 31 dicembre 2020 per le aziende che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus.

E la circolare numero 115 del 30 settembre 2020 diffusa dall’INPS mette in chiaro le istruzioni da seguire per calcolarle, anche in relazione alle 18 settimane nel primo semestre.

Di seguito un riepilogo della distruzione delle 36 settimane totali.

Numero settimane Periodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (con la possibilità di richiederle anche prima del 1° settembre grazie al DL numero 52 del 2020)
9 settimane Dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (novità del Decreto Agosto)
9 settimane con contributo addizionale cig in base al calo del fatturato Dal 14 settembre al 31 dicembre 2020 (novità del Decreto Agosto)

Nel testo si legge, ad esempio, che se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di CIGO o ASO dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020, autorizzate nell’ambito della disciplina precedente, l’azienda può comunque avere accesso solo a 6+9 settimane aggiuntive grazie al Decreto Agosto.

E infatti le 3 settimane dal 13 luglio al 1° agosto rientrano già nelle disposizioni del DL numero 104 del 2020.

Il testo chiarisce:

“Con la previsione dell’articolo 1, infatti, il legislatore, non solamente azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) - da collocarsi nell’arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito”.

Un importante chiarimento riguarda anche le aziende che, avendo esaurito le settimane messe a disposizioni prima del Decreto Agosto, avevano richiesto l’accesso alla cassa integrazione ordinaria prima dell’entrata in vigore dello stesso provvedimento: in questo caso i datori di lavoro possono spostare le domande sulla causale “COVID-19 nazionale”.

Cassa integrazione e novità del DL Agosto: dall’INPS chiarimenti sulle seconde settimane aggiuntive

Richieste le prime 9 settimane, sarà possibile accedere alle seconde con il pagamento di un contributo addizionale del 9% o del 18% in base alla percentuale del calo del fatturato del primo semestre del 2020 confrontato con quello dello stesso periodo del 2019: per beneficiarne i datori di lavoro dovranno inviare una nuova domanda con la causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

La richiesta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R.n. 445/2020, per autocertificare:

  • la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;
  • il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata (nel senso sopra precisato) in data successiva al primo gennaio 2019.

Il contributo dovuto è commisurato alla riduzione del fatturato nella misura che segue.

Calo del fatturatoContributo addizionale cig
Pari o superiore al 20% o attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019 Nessun contributo cig
Inferiore al 20% 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
nessun calo del fatturato 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere alla seconda tranche di CIG senza dover versare alcuna somma.

Per l’esonero dal versamento che riguarda le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 è necessario prendere come riferimento la data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio.

In particolare, dunque, determinante è la data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Il contributo viene versato a partire dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione.

Nel testo le istruzioni:

“Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens, del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati”.

Cassa integrazione e novità del DL Agosto: modalità e scadenza per la domanda

La circolare, inoltre, fa il punto sulle modalità da seguire e le scadenze da rispettare per presentare domanda di accesso alla cassa integrazione per coronavirus.

In linea generale, non si aggiungono nuove particolari indicazioni rispetto alle regole già previste per le diverse forme di CIG. D’altronde, sottolinea lo stesso documento, “la disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi”.

Ma una novità importante riguarda i termini entro cui presentare la domanda: il Decreto Agosto, oltre a confermare il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevede un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande.

La scadenza del 30 settembre, in origine prevista per il 31 luglio e poi per il 31 agosto, rimane sospesa.

Nel testo si legge:

“Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020”.

In ogni caso va sottolineato che i termini decadenziali non sono assoluti, ma devono considerarsi solo relativi al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta.

Stesse date risultano valide anche per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale di CIGO, CIGD, ASO e CISOA.

Tutti i chiarimenti che riguardano anche specifici settori come quello aereo, sportivo o agricolo sono disponibili nel testo integrale della circolare numero 115 del 30 settembre 2020.

INPS - Circolare numero 115 del 30 settembre 2020
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.

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