Contributi cassa integrazione, in quali casi il datore di lavoro deve versarli?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contributi cassa integrazione Covid 19, in quali casi sono dovuti? Per l'accesso alla CIG, il datore di lavoro deve versarli solo per le ultime 9 settimane disponibili e solo se ha avuto un calo di fatturato inferiore al 20% nel primo semestre del 2020. A stabilire le regole di riferimento è il Decreto Agosto.

Contributi cassa integrazione, in quali casi il datore di lavoro deve versarli?

Contributi cassa integrazione Covid 19, in quali casi sono dovuti? Il datore di lavoro che ha intenzione di accedere alla CIG per coronavirus deve versarli solo se ha bisogno di utilizzare anche le ultime 9 settimane disponibili e se ha avuto un calo di fatturato inferiore al 20% o nullo nel primo semestre del 2020.

Il contributo addizionale è stato introdotto dal Decreto Agosto che ha confermato la cassa integrazione con causale Covid 19 per altre 18 settimane, in aggiunta alle 18 già previste, aprendo una nuova finestra temporale per il calcolo che parte da luglio 2020.

Contributi cassa integrazione, in quali casi il datore di lavoro deve versarli?

L’articolo 1 del DL numero 104 del 2020 non ha stabilito, infatti, una semplice proroga ma ha inserito anche alcuni nuovi elementi nel meccanismo della cassa integrazione per coronavirus:

  • le 18 settimane in aggiunta al periodo già previsto dal Decreto Rilancio si dividono in due tranche:
  • 9 settimane con accesso secondo le regole già previste;
  • 9 settimane, con il pagamento di un contributo addizionale del 9% o del 18% in base alla percentuale del calo del fatturato;
  • il nuovo pacchetto di settimane, fruibile dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, si aggiunge a quello delineato con DL Cura Italia e DL Rilancio, ma resta separato. Eventuali settimane residue del primo periodo non possono essere aggiunte al secondo.

In tabella un riepilogo delle settimane a disposizione e dei periodi di riferimento per potervi accedere.

Numero settimane Periodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (con la possibilità di richiederle anche prima del 1° settembre grazie al DL numero 52 del 2020)
9 settimane Dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (novità del Decreto Agosto)
9 settimane con contributo addizionale cig in base al calo del fatturato Dal 13 luglio al 31 dicembre (novità del Decreto Agosto)

Contributi cassa integrazione Covid 19 in base al calo del fatturato: la novità del Decreto Agosto

I contributi addizionali dovuti dal datore di lavoro che richiedere di accedere alla cassa integrazione per coronavirus subentrano, quindi, nell’ultima tranche a disposizione, una volta decorso il primo periodo di 9 settimane previste dal Decreto Agosto.

Un eventuale calo di fatturato, registrato confrontando il primo semestre del 2020 con quello del 2019, è determinante per stabilire se i contributi CIG sono dovuti e in che percentuale.

Sono esonerate dal versamento, infatti, le aziende più colpite dall’emergenza coronavirus.

Calo del fatturatoContributo addizionale cig
Pari o superiore al 20% Nessun contributo cig
Inferiore al 20% 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
nessun calo del fatturato 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Il datore di lavoro che presenta domanda all’INPS per l’accesso alle ultime 9 settimane, che prevedono il contributo addizionale, deve anche allegare un’autocertificazione sull’eventuale riduzione del fatturato.

Sulla base dei documenti inviati, è l’INPS che individua l’aliquota dei contributi CIG da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In assenza di autocertificazione, viene applicata l’aliquota più alta del 18%.

Nel testo del Decreto Agosto, infine, vengono messe nero su bianco le regole che riguardano specifici controlli:

“Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati”.

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