Cassa integrazione Covid, proroga per l’invio dei dati all’INPS: la nuova scadenza del 31 dicembre

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione Covid, proroga della scadenza per l'invio dei dati all'INPS per il pagamento o il conguaglio nel Decreto Fiscale 2022. La novità è contenuta nel pacchetto di emendamenti approvato al Senato e riguarda i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Cassa integrazione Covid, proroga per l'invio dei dati all'INPS: la nuova scadenza del 31 dicembre

Cassa integrazione Covid, nel testo del Decreto Fiscale 2022 arricchito degli emendamenti approvati al Senato trova spazio anche una proroga della scadenza per l’invio dei dati all’INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale.

Più precisamente si tratta di una riapertura fino al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021 e di un accoglimento di tutte le domande presentate fino alla data di entrata in vigore del testo.

Cassa integrazione Covid, proroga per l’invio dei dati all’INPS: nuova scadenza 31 dicembre

Le Commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato un ricco pacchetto di emendamenti che allarga il raggio di azione del DL n. 146/2021. E la proroga per l’invio dei dati relativi alla cassa integrazione Covid rientra tra le novità inserite nel testo originario.

L’iter di approvazione non si è ancora concluso e quindi per la certezza delle nuove misure inserite bisogna ancora attendere, ma intanto nell’impianto rinnovato del Decreto Fiscale ha preso forma l’articolo 11-bis Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale.

Dando seguito alle richieste dei Consulenti del Lavoro, viene fissata la nuova scadenza del 31 dicembre 2021 per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare la novità riguarda i termini scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Il testo dell’emendamento che modifica il Decreto Fiscale, inoltre, specifica che le domande inviate e non accolte alla data di entrata in vigore della conversione in legge si considerate validamente presentate.

Cassa integrazione Covid, proroga per l’invio dei dati all’INPS: novità nel Decreto Fiscale 2022

La proroga per l’invio dei dati all’INPS si aggiunge alle novità già approvate nella versione originaria del Decreto Fiscale.

Il testo del DL n. 146/2021, infatti, ha previsto 13 nuove settimane per CIG in deroga e assegno ordinario e 9 settimane aggiuntive di CIGO per i datori di lavoro delle industrie tessili, abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia e fabbricazioni di articoli in pelle e simili accessibili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

Trattamento di integrazione salarialeSettimanePeriodo di coperturaSettimane aggiuntive DL Fiscale e periodo di riferimento
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno Ordinario (ASO) 28 settimane Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 13 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili 17 settimane Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 9 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021

Stando all’impianto della norma, il meccanismo di accesso però segue regole diverse:

  • per i datori di lavoro che richiedono assegno ordinario e CIG in deroga la possibilità di beneficiare delle 13 settimane aggiuntive scatta solo una volta impiegate le 28 settimane già previste;
  • la stessa regola non vale per la CIGO: la norma, infatti, stabilisce semplicemente la possibilità di richiederle “decorso il periodo autorizzato”.

Questa differenza ha determinato di fatto una esclusione dei lavoratori assunti dopo il 23 marzo, data di entrata in vigore del DL Sostegni, fino a quando l’azienda non avrà ottenuto l’autorizzazione delle 28 settimane previste dal provvedimento emergenziale.

Da questo punto di vista, però, la norma non sembra subire variazioni.

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