Cassa integrazione Covid 19 e lavoro nero, via libera sui lavoratori regolarizzati

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione Covid 19, accessibile anche per i lavoratori regolarizzati in seguito a un accertamento per lavoro nero. Stesso trattamento di tutti gli altri, a patto che risultino dipendenti dell'azienda che richiede di usufruire degli ammortizzatori sociali entro i termini stabiliti. Lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota giuridica numero 64 del 15 maggio 2020.

Cassa integrazione Covid 19 e lavoro nero, via libera sui lavoratori regolarizzati

Cassa integrazione Covid 19, accessibile anche per i lavoratori regolarizzati in seguito a un accertamento per lavoro nero.

Stesso trattamento di tutti gli altri, a patto che risultino dipendenti delle aziende che richiedono di usufruire degli ammortizzatori sociali entro i termini stabiliti dalla norma di riferimento, il Decreto Cura Italia così come modificato nel tempo.

Sul tema interviene l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in risposta ai dubbi di alcuni uffici territoriali.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota giuridica numero 64 del 15 maggio 2020
Ricorso a CIGO COVID – 19 (art. 19, D.L. n. 18/2020 – art. 41, D.L. n. 23/2020) da parte di aziende oggetto di verbale unico di accertamento per lavoro nero.

Cassa integrazione Covid 19 e lavoro nero, via libera sui lavoratori regolarizzati

Con la nota numero 64 del 15 maggio 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la cassa integrazione con causale CIGO Covid 19 può essere richiesta anche per i lavoratori regolarizzati in seguito a un accertamento ispettivo per lavoro nero sull’azienda.

Possono essere garantite le stesse tutele e bisogna considerare le stese regole valide per tutti gli altri lavoratori.

Il meccanismo a cui far riferimento è quello introdotto dal Decreto Cura Italia e modificato dal Decreto Rilancio, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento della stesura del documento firmato dall’INL.

In particolare, il testo cita l’articolo 19, che è stato modificato come segue dal DL numero 34 del 19 maggio 2020:

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza COVID-19, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter”.

Cassa integrazione Covid 19 e lavoro nero, quali lavoratori possono accedere agli ammortizzatori sociali

L’Ispettorato sottolinea che l’unico requisito fondamentale per il lavoratore è quello di risultare alle dipendenze dell’azienda che richiede la cassa integrazione con causale CIGO Covid 19 entro i termini stabiliti dalla legge.

La data spartiacque per poter usufruire degli ammortizzatori sociali dalla prima stesura del DL Cura Italia ha subito una serie di modifiche:

  • in prima battuta era stata fissata al 23 febbraio 2020;
  • il Decreto Liquidità l’aveva portata al 17 marzo 2020;
  • il Decreto Rilancio ha esteso ancora l’accesso: nella potenziale platea di beneficiari rientrano tutti coloro che hanno un contratto di lavoro con l’azienda richiedente alla data del 25 marzo.

Nel caso di accertamento per lavoro nero, dunque, è determinante il momento in cui i lavoratori interessati sono stati regolarizzati. Se le tempistiche sono in linea con la norma, non c’è alcun ostacolo.

In conclusione, il documento chiarisce:

“In ragione di ciò non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione CIGO COVID 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell’azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network