Caro bollette, i chiarimenti di AGCM e ARERA sulla rinegoziazione dei contratti energia

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Caro bollette, AGCM e ARERA a tutela di famiglie e imprese contro le pratiche commerciali scorrette e l'aumento unilaterale dei prezzi di luce e gas nei contratti energia. Nel comunicato stampa del 13 ottobre 2022 i chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 3 del Decreto Sostegni bis.

Caro bollette, i chiarimenti di AGCM e ARERA sulla rinegoziazione dei contratti energia

Caro Bollette, arrivano i chiarimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA.

Gli stessi riguardano diversi casi in cui, ad esempio, la società di luce e gas ha rescisso il contratto energia senza i sei mesi di anticipo oppure quando la stessa società ha proposto una rinegoziazione minacciando di chiudere il vecchio contratto in caso di rifiuto.

Questi e altri casi di pratiche commerciali scorrette a discapito di imprese e famiglie sono al centro del comunicato stampa congiunto AGCM e ARERA del 13 ottobre 2022.

Il centro di tale comunicato è l’articolo 3 del Decreto Sostegni bis che sospende la possibilità di modifiche unilaterali sui prezzi di luce e gas nei contratti energia e stoppa gli aumenti.

Caro bollette, i chiarimenti di AGCM e ARERA sui limiti alla rinegoziazione dei prezzi di luce e gas

Sono molti i casi di pratiche commerciali scorrette ai danni di famiglie e imprese che sono state segnalate alle autorità garanti.

Sulle scorrettezze relative al caro bollette hanno deciso di fare chiarezza l’AGCM e l’ARERA, pubblicando il comunicato stampa congiunto del 13 ottobre 2022.

Al centro del messaggio diffuso dal presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli e dal presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Stefano Besseghini ci sono i casi di violazione alle disposizioni del Decreto Sostegni bis.

L’articolo 3 del DL 115 del 2022, rubricato come “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale” prevede, infatti sospensione delle clausole dei contratti energia che permettono modifiche unilaterali ai prezzi di luce e gas nei contratti di fornitura di energia.

In altre parole, il prezzo dell’energia non può essere aumentato unilateralmente fino al 30 aprile 2023.

Inoltre, fino al 30 aprile prossimo sono inefficaci i preavvisi comunicati per le modifiche del contratto prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che tali modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Viste le numerose segnalazioni di violazioni della disposizione in questione ricevute dalle autorità garanti, le stesse hanno deciso di fare chiarezza per tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle regole.

ARERA e AGCM - Comunicato stampa congiunto del 13 ottobre 2022
Energia: modifiche contrattuali possibili solo a specifiche condizioni.

Caro bollette, le azioni che violano le regole del Decreto Sostegni bis

Con il comunicato stampa del 13 ottobre l’ARERA e l’AGCM fanno chiarezza sulle azioni in violazione dell’articolo 3 del DL 115 del 2022.

Nello specifico vengono spiegate spiegate le seguenti azioni:

  • variazioni unilaterali;
  • evoluzioni automatiche;
  • offerte PLACET: rinnovi delle condizioni economiche;
  • Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi;
  • Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti.

La prima azione è la variazione unilaterale delle condizioni dei contratti, ovvero adottata durante il periodo di validità di tali contratti. Sebbene una clausola di questo tipo sia presente nel contratto, la stessa è sospesa fino al prossimo 30 aprile.

Il venditore non potrà quindi variare i prezzi di luce e gas sulla base della clausola in questione per il periodo indicato dalla disposizione del Decreto Sostegni bis.

Al contrario le modifiche e gli aggiornamenti delle condizioni economiche che rientrano nelle evoluzioni automatiche sono concordate dalle parti. Di conseguenza non possono essere definiti atti unilaterali e non rientrano nell’applicazione dell’articolo 3 del DL 115 del 2022.

Le stesse regole valgono anche per il caso dei rinnovi. Se si tratta di offerte PLACET, ovvero proposte in cui l’autorità stabilisce le condizioni del prezzo che è deciso dal venditore ed è prevista una procedura di rinnovo ogni 12 mesi, le stesse sono escluse dall’applicabilità della norma.

Caro bollette: i casi di rinegoziazione del contratto per l’aumento dei prezzi

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei casi di proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi.

In merito sono state registrate segnalazioni di operatori che propongono contratti con prezzi aumentati, informando i clienti che la non accettazione porterebbe alla risoluzione del contratto.

Viene invocata l’“impossibilità sopravvenuta” a causa dell’aumento dei prezzi quando invece l’aumento di tale prezzi può portare all’“eccessiva onerosità”.

Tra i due casi c’è una profonda differenza perché mentre nel primo caso l’operatore può far cessare il contatto automaticamente, nel secondo caso è necessario che a stabilirlo sia un giudice. Nei casi in questione, quindi, si è in presenza di una violazione della regolazione dell’ARERA.

L’ultima ipotesi descritta è quella del diritto di recesso dei venditori. Tale diritto può essere esercitato nei confronti dei clienti a specifiche condizioni:

  • il contratto di fornitura deve essere di libero mercato;
  • la facoltà deve essere prevista all’interno del contratto;
  • deve essere inviato un preavviso almeno sei mesi prima del recesso.

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