Bonus Sud e credito d’imposta ZES non cumulabili: rientrano in un’unica agevolazione

Rosy D’Elia - Imposte

Gli investimenti effettuati nelle ZES potenziano il bonus Sud, ma non danno diritto a un diverso e aggiuntivo credito d'imposta: è questo il chiarimento che arriva dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 94 del 17 aprile 2024

Bonus Sud e credito d'imposta ZES non cumulabili: rientrano in un'unica agevolazione

Non essendo due agevolazioni diverse il bonus Sud e il credito d’imposta previsto per le Zone Economiche Speciali non possono essere cumulate.

La normativa, infatti, prevede un potenziamento dei benefici per gli investimenti effettuati durante lo scorso anno nelle ZES, ma non la possibilità di ottenere una diversa misura di sostegno.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 94 del 2024.

Bonus Sud non cumulabile con il credito d’imposta ZES: i chiarimenti delle Entrate

Lo spunto per fare luce sul rapporto che lega i due strumenti arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che ha beneficiato del bonus Sud previsto dalla Legge di bilancio 2016 per alcuni investimenti effettuati durante lo scorso anno e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di ottenere per lo stesso acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ­anche del credito d’imposta messo in campo per le ZES, Zone Economiche Speciali.

La sede operativa oggetto degli investimenti, infatti, rientra nel perimetro delle ZES. E la società, a sostegno della sua posizione, fa riferimento al comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede la cumulabilità del credito d’imposta Mezzogiorno con Aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammessi al beneficio, a patto che il cumulo non determini il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle regole UE.

Ma, con la risposta all’interpello numero 94 del 17 aprile 2024, l’Amministrazione finanziaria pone il suo veto:

“Sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative al Credito d’imposta ZES e di quelle concernenti il Credito d’imposta Mezzogiorno (rispettivamente, gli articoli 5 del decreto ­legge n. 91 del 2017 e 1, commi 98 e ss., della legge n. 208 del 2015), emerge che il Credito d’imposta ZES, diversamente da quanto ritenuto dalla Società, non possa essere considerato un’agevolazione “ulteriore” rispetto al Credito d’imposta Mezzogiorno che a quest’ultimo si ’“aggiunge”’, per i medesimi investimenti”.

Si chiarisce che la norma prevede un potenziamento del bonus Sud a cui si ha diritto per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali ma non un beneficio aggiuntivo.

Ne deriva che i due strumenti non sono cumulabili: non possono, infatti, essere considerati due bonus distinti ma rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati”.

In tabella i passaggi normativi oggetto dell’interpello.

Bonus SudAgevolazioneLimitiTerritori interessati
Legge n. 208 del 2015 (articolo 1, comma 98 e seguenti) Credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014­2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10
milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo
Credito d’imposta ZESAgevolazioneLimitiTerritori interessati
Decreto ­legge n. 91 del 2017 (articoli 4-5) Potenziamento del Bonus Sud In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il bonus Sud è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata sul territorio costituita anche da aree non territorialmente adiacenti con un nesso economico funzionale e con almeno un’area portuale

Di seguito il testo integrale del documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate il 17 aprile 2024.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 94 del 2024
Bonus Sud e credito d’imposta ZES cumulabili: rientrano in un’unica agevolazione

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