Autodichiarazione Aiuti di Stato, le ultime FAQ con le istruzioni da seguire

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

La scadenza per la presentazione dell'autodichiarazione degli Aiuti di Stato è fissata al 31 gennaio 2023. Le ultime FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Tra le istruzioni fornite le indicazioni per una corretta compilazione del quadro A, per il calcolo degli interessi da recupero e per individuare la platea di soggetti obbligati

Autodichiarazione Aiuti di Stato, le ultime FAQ con le istruzioni da seguire

Si avvia ufficialmente al termine la lunga storia dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato ricevuti in relazione all’emergenza pandemica: la scadenza del 31 gennaio 2023, che arriva dopo una doppia proroga, è vicinissima.

E vale la pena riepilogare le ultime istruzioni che arrivano dall’Agenzia delle Entrate sulle regole da seguire per rispettare l’adempimento.

Il 27 gennaio è stato pubblicato un nuovo aggiornamento delle FAQ, risposte a domande frequenti disponibili sul portale istituzionale: tra gli ultimi chiarimenti forniti le indicazioni per una corretta compilazione del quadro A, per il calcolo degli interessi da recupero e per individuare la platea di soggetti obbligati.

Autodichiarazione Aiuti di Stato: istruzioni sulla compilazione del quadro A nelle nuove FAQ

In seguito ai malfunzionamenti del portale che ospita i dati del Registro Nazionale Aiuti di Stato a ridosso del termine del 30 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha concesso ancora due mesi di tempo per procedere con la presentazione dell’autodichiarazione prevista dall’articolo 1 del primo Decreto Sostegni.

Coloro che hanno ricevuto bonus, agevolazioni e contributi messi in campo per far fronte alle difficoltà legate all’emergenza pandemica hanno tempo fino al 31 gennaio 2023 per procedere. È questa la data che pone fine alla lunga storia di questo adempimento comunicativo molto discusso fin dalla sua introduzione.

Nonostante il pacchetto di istruzioni da seguire sia stato diffuso da tempo, l’esigenza di fare chiarezza su alcuni punti non si esaurisce.

Con le ultime FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate a gennaio 2023, sono arrivate infatti nuove indicazioni sulla compilazione del quadro A.

In particolare i chiarimenti riguardano coloro che hanno beneficiato sia degli aiuti che rientrano nel regime ombrello, sezione 3.1 del quadro temporaneo degli aiuti di stato, che di misure di sostegno Covid che non rientrano in questa categoria riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework.

Coloro che si trovano in questa situazione nel modello di autodichiarazione degli Aiuti di Stato devono compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF e non compilare quella per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF.

In particolare per quanto riguarda il quadro A è necessario procedere come segue:

  • compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
  • non compilare la sezione II del quadro A.
Agenzia delle Entrate - Modello autodichiarazione Aiuti di Stato Covid
Modello autodichiarazione Aiuti di Stato Covid aggiornato al 25 ottobre 2022

Autodichiarazione Aiuti di Stato: istruzioni sul calcolo degli interessi nelle FAQ

Tra le nuove indicazioni fornite, di particolare interesse sono anche le indicazioni da seguire per il calcolo degli interessi da recupero da considerare in caso di aiuti ricevuti oltre i massimali stabiliti in un dato periodo.

Prima di tutto l’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 5 gennaio 2023 chiarisce:

“In merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), si conferma che gli interessi cd. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti”.

Si chiarisce che nel caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 euro a quello di 1.800.000 euro previsto per la sezione 3.1 del quadro temporaneo degli aiuti di stato il calcolo degli interessi da recupero deve essere effettuato considerando il periodo che va da quando le somme sono state ricevute o utilizzate fino al 28 gennaio 2021.

Anche per quanto riguarda la sezione 3.12 è necessario tenere conto di specifiche indicazioni che riguardano la data di fruizione degli aiuti:

  • per quelli di cui si è beneficiato prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, è necessario considerare il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, si tiene conto del periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo massimale di 10.000.000).

Autodichiarazione Aiuti di Stato: istruzioni sula platea di soggetti interessati

Un ultimo chiarimento pubblicato sul portale istituzionale il 27 gennaio 2023, a ridosso della scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato, riguarda la platea di soggetti obbligati.

A porre il quesito sulla necessità di trasmettere le informazioni che riguardano le agevolazioni ricevute è una società che ha beneficiato nel periodo d’imposta 2020 di bonus, contributi e altri aiuti che rientrano nel regime ombrello, e che attualmente, quindi solo dopo il 2020, si qualifica come società di partecipazione ai sensi del citato articolo 162-bis del TUIR.

Nel modello di autodichiarazione, però, il dichiarante deve attestare “che non rientra tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Ma l’Agenzia delle Entrate arriva conferma che anche in questo caso si è tenuti all’invio.

“Nel caso prospettato nel quesito, si conferma che l’impresa è tenuta a inviare l’autodichiarazione nella quale va attestato “che non rientra tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Tale attestazione, infatti, deve intendersi riferita alla data in cui gli aiuti si considerano concessi sulla base delle indicazioni fornite nella tabella a pagina 8 delle istruzioni”.

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate tutte le FAQ sull’autodichiarazione degli Aiuti di Stato da presentare entro la scadenza del 31 gennaio 2023.

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