Bonus ristrutturazione per la casa all’estero, quando è esente ai fini IRPEF

Il bonus ristrutturazione ricevuto per la casa all'estero è imponibile o esente ai fini IRPEF? A fare la differenza è la qualificazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal TUIR. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 99 del 9 marzo 2022.

Bonus ristrutturazione per la casa all'estero, quando è esente ai fini IRPEF

Bonus ristrutturazione per la casa all’estero, reddito da qualificare per determinare se è esente o imponibile ai fini IRPEF in Italia.

Ai fini della corretta individuazione del trattamento ai fini fiscali dei guadagni di fonte estera bisogna quindi valutare come si qualifica il reddito percepito ai sensi della normativa interna, e successivamente esaminare le eventuali disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato di riferimento.

Così è anche per i contributi riconosciuti per la ristrutturazione di immobili posseduti all’estero da soggetti residenti in Italia.

A fornire chiarimenti in merito è la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 99, pubblicata il 9 marzo 2022.

Bonus ristrutturazione per la casa all’estero, quando è esente ai fini IRPEF

A chiedere chiarimenti è un contribuente residente in Italia, proprietario in Spagna di un appartamento per il quale ha ottenuto un contributo pubblico assimilabile al nostro bonus ristrutturazione.

In Spagna il contributo riconosciuto è sottoposto a tassazione, che per i non residenti è pari al 19 per cento.

Quali sono invece le regole da applicare in Italia?

A fare la differenza è la qualificazione del reddito percepito, in parallelo alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con lo Stato erogante.

Così come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 99 del 9 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 1 del TUIR il presupposto per la tassazione in Italia è il possesso di redditi, in denaro o natura, rientranti nelle categorie elencate all’articolo 6, ossia:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Non sono sottoposti a tassazione i redditi che non rientrano nelle categorie reddituali sopra elencate.

Così è anche per il contributo pubblico erogato a titolo di bonus per la ristrutturazione dell’abitazione posseduta da un contribuente italiano residente all’estero, come nel caso esposto nell’interpello n. 99 del 9 marzo 2022.

Il beneficio ottenuto dall’Istante, considerato “garancia patrimonial” in Spagna, è tassato in loco sia per i residenti che per i non residenti, e questi ultimi sono tenuti a versare una somma pari al 19 per cento del guadagno erogato.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 99 del 9 marzo 2022
Trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna ad un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio condominiale in cui si trova il suo appartamento

Bonus per la ristrutturazione estero senza tasse se non rientra tra le categorie di redditi indicati dal TUIR

Il contributo riconosciuto dall’ente pubblico spagnolo per la ristrutturazione delle parti comuni del condominio di cui fa parte l’appartamento dell’istante persegue lo scopo di favorire:

“il ripristino di elementi comuni e il miglioramento dell’abitabilità degli edifici ad uso residenziale, rivolto principalmente alle comunità di proprietari e proprietà con membri in situazioni vulnerabili.”

L’obiettivo è promuovere la riabilitazione del patrimonio edilizio esistente, mediante la concessione di sussidi e aiuti nei confronti dei proprietari, calibrati in base alle condizioni soggettive del beneficiario.

Un contributo corrisposto quindi per finalità generali perseguite dall’ente erogatore, che non è riconducibile tra i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articolo 49 e 50 del TUIR né tra le altre categorie reddituali sopra elencate.

È quindi esclusa la tassazione delle somme percepite dal contribuente residente in Italia, che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

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