Bonus pubblicità, il decreto attuativo con le regole per fare domanda

Per il bonus pubblicità restano invariate le regole per fare domanda anche nel 2019. Il riferimento da tenere a mente è il DPCM n. 90 del 16 maggio 2018, il decreto attuativo del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

Bonus pubblicità, il decreto attuativo con le regole per fare domanda

Bonus pubblicità con regole d’accesso invariate per il 2019: resta il DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 il riferimento principale per imprese e professionisti intenzionati a fare domanda.

Dopo l’ufficialità del rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, reso strutturale a partire dal 2019, è bene rispolverare le indicazioni principali per accedere al bonus.

All’interno del decreto sono fornite regole e scadenze per presentare domanda e beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su quotidiani, periodici, radio e TV. Sulla scadenza per la prenotazione dell’incentivo, la legge di conversione del DL n. 59/2019 ha fissato al 31 ottobre il nuovo termine entro il quale fare domanda.

Al netto di ciò e della modifica della percentuale del credito riconosciuto, pari al 75% per tutte le imprese, anche startup e PMI a partire dal 2019, il decreto attuativo sul bonus pubblicità definisce quali sono gli investimenti ammessi al credito d’imposta , soggetti beneficiari e modalità di richiesta e uso del credito spettante.

Bonus pubblicità, testo del decreto attuativo con regole per fare domanda

Si allega di seguito il testo del decreto attuativo del bonus pubblicità, il DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 estratto dalla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018.

Decreto attuativo bonus pubblicità
Scarica il testo del DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018

Il decreto è da leggersi in coordinato con le novità introdotte con la conversione in legge del DL n. 59/2019, per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Per il momento, è possibile visionare la bozza pubblicata dal Senato a margine dell’approvazione definitiva.

DL n. 59/2019 - testo della legge di conversione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

Chi può richiedere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

I soggetti ammessi al bonus pubblicità sono imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali o regime contabile adottato, ed enti non commerciali.

Il credito d’imposta può essere richiesto per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, sia cartacea che online, in TV o radio locali, analogiche o digitale.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è tuttavia necessario che l’investimento abbia carattere incrementale, ovvero che sia superiore almeno dell’1% ad analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per determinare l’incremento dell’investimento si prenderà come riferimento il totale degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente.

Bonus pubblicità anche per gli investimenti del 2019

Gli stessi soggetti ammessi al bonus per il 2018 potranno beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità effettuati nel 2019 sulla stampa periodica e quotidiana, anche online.

Anche in questo caso, l’investimento dovrà superare almeno dell’1% il totale degli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

L’articolo 3-bis della legge di conversione del DL n. 59/2019, derubricato Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali ha, come anticipato, confermato il bonus pubblicità rendendolo strutturale a partire dal 2019.

Credito d’imposta al 75% per tutti: ecco gli investimenti pubblicitari ammessi

L’importo del credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. A partire dal 2019 è invece eliminata la maggiorazione del bonus pubblicità al 90% per le micro, piccole e medie imprese, nonché per le startup innovative.

All’interno del decreto attuativo vengono elencati gli investimenti ammessi al credito d’imposta: si tratta di quelli relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.

Ammessi anche gli investimenti effettuati nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.

Tra i requisiti richiesti è necessario che gli investimenti pubblicitari siano effettuati su emittenti radio e TV iscritte al Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il Tribunale e iscritti al ROC dotati di direttore responsabile.

Al contrario, sono escluse dal credito d’imposta pubblicità le spese sostenute per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualsiasi tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Per gli investimenti su giornali online bonus “ristretto”

Per gli investimenti effettuati su giornali online, il decreto rimanda alle caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2017 e nello specifico a quanto indicato nei commi 1 e 4 dell’articolo 7:

comma 1: Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità;

comma 7: In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

Soprattutto in merito a quanto indicato nel comma 7 si sottolinea come tale requisito non fosse stato inizialmente riportato nel testo pubblicato dal Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria il 7 giugno 2018, disponibile al seguente link.

Una vera e propria limitazione della quale si è venuti a conoscenza soltanto successivamente, dopo circa un anno di attesa per la pubblicazione del testo del decreto attuativo.

Come fare domanda per richiedere il credito d’imposta

Per accedere al credito d’imposta sarà necessario presentare domanda entro il 1° e il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti interessati dovranno presentare un’apposita comunicazione telematica secondo le modalità definite dal Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria.

Per il 2019, la comunicazione telematica dovrà essere presentata dal 1° ottobre ed entro la scadenza del 31 ottobre.

La domanda per il bonus pubblicità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
  • la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all’articolo 4, comma 1;
  • l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1.

Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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