Agli eredi di una abitazione acquistata con il bonus prima casa nessun credito d'imposta per il riacquisto: il beneficio è personale e il suo valore non cresce neanche in caso di comproprietà

Se si beneficia del bonus prima casa e si acquista una nuova abitazione, impegnandosi a vendere la precedente oggetto di agevolazione, si ha diritto a una credito d’imposta per il riacquisto. Ma il beneficio è personale, non si trasmette agli eredi.
E infatti chi riceve in successione la quota di un immobile acquistato in comproprietà può utilizzare soltanto la sua parte. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate.
Bonus prima casa: il credito d’imposta per il riacquisto è personale, non spetta agli eredi
Lo spunto per fare luce su tempi e modalità di utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa arriva da una contribuente che ha acquistato un’abitazione al 50 per cento con suo marito, beneficiando delle agevolazioni previste Testo Unico del Registro, e nel 2024 ha effettuato un nuovo acquisto.
Volendo usare nella dichiarazione dei redditi 2025 il credito d’imposta che ha maturato per il riacquisto, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere le regole di calcolo da seguire, dal momento che nel 2011 ha anche ereditato metà quota del marito.
Ma la regola illustrata con la risposta all’interpello numero 238 del 2025 è semplice: pur essendo attualmente in possesso del 75 per cento dell’immobile, il valore del credito d’imposta legato al bonus prima casa si calcola tenendo conto della quota originaria.
Il credito d’imposta, infatti, è personale e non spetta agli eredi. La contribuente può beneficiarne in quanto acquirente, insieme al marito, della casa che dovrà essere venduta entro il 2026.
Come spiega l’Agenzia delle Entrate, chi vende un’abitazione che ha ottenuto in seguito a un atto di donazione o di successione, anche se a suo tempo acquistata con le agevolazioni, non potrà avvalersi del beneficio.
Bonus prima casa: come si calcola il credito d’imposta per il riacquisto
Di conseguenza, è possibile utilizzare in dichiarazione dei redditi esclusivamente la quota spettante: in altre parole, anche se attualmente detiene una percentuale più alta dell’immobile il valore del bonus spettante non è cambiato.
Con il coniuge avevano versato una imposta di registro nella misura del 3 per cento e complessivamente pari 1.000 euro ed è sulla suddivisione di questa cifra che si articola il calcolo.
L’importo del credito è pari al minore degli importi dei tributi applicati ai due acquisti agevolati: il confronto, spiega l’Amministrazione finanziaria, “dovrà essere fatto tra la quota del 50 per cento dell’imposta di registro assolta sul primo acquisto e l’IVA complessivamente pagata sul secondo acquisto”.
Via libera all’utilizzo di un credito pari a 500 euro o all’IVA pagata sul secondo acquisto, se di importo inferiore a 500 euro, sempre a patto che la prima casa acquistata con il coniuge sia venduta entro il 2026, due anni dal secondo acquisto agevolato.
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