Bonus moda, tessile e accessori 2022: credito d’imposta in misura piena nel Cassetto Fiscale

Bonus moda, tessile e accessori: è pari al 100 per cento dell'importo richiesto il credito d'imposta riconosciuto per le domande presentate entro la scadenza del 10 giugno 2022. Le novità nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno.

Bonus moda, tessile e accessori 2022: credito d'imposta in misura piena nel Cassetto Fiscale

Bonus moda, tessile e accessori senza tagli: è pari al 100 per cento il valore del credito d’imposta riconosciuto.

L’importo indicato nella domanda trasmessa entro il 10 giugno scorso non sarà ridotto, considerando che le risorse stanziate risultano sufficienti a garantire il pagamento in misura integrale.

Le novità arrivano dall’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento del 23 giugno 2022 inserisce l’ultimo tassello relativo al bonus spettante ai soggetti operanti nel settore dell’industria tessile, della moda, della produzione di calzature e pelletteria, introdotto dal decreto Rilancio.

Nel Cassetto Fiscale sarà possibile visualizzare l’importo concesso, da utilizzare in compensazione mediante presentazione del modello F24.

Bonus moda, tessile e accessori: credito d’imposta in misura piena nel Cassetto Fiscale

Conclusa la finestra temporale per le domande, con la chiusura dello sportello telematico il 10 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate definisce la misura del credito d’imposta effettivamente fruibile dai richiedenti.

Il bonus moda, tessile e accessori introdotto dal decreto legge n. 34/2020 è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio, accessibile sia per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 che per il periodo d’imposta 2021.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre scorso ha previsto che l’importo massimo fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale determinata sulla base di limite di spesa e crediti richiesti.

Le somme richieste nelle domande presentate entro il 10 giugno scorso non hanno sforato il limite di spesa previsto.

A renderlo noto è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 23 giugno 2022, con il quale viene quindi comunicato che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito risultante dall’ultima domanda presentata, in assenza di rinuncia.

Il valore del credito d’imposta fruibile potrà essere visualizzato dai beneficiari tramite il proprio Cassetto Fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 23 giugno 2022
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021

Bonus moda, tessile e accessori 2022, credito d’imposta in compensazione mediante F24

L’importo del credito d’imposta indicato nel Cassetto Fiscale potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 e indicando il codice tributo istituto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/2021.

Il codice da indicare nella sezione Erario della delega di pagamento è il numero “6953”, che dovrà essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Come indicato nell’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 23 giugno, nel caso in cui il credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro potrà essere utilizzato successivamente alle verifiche antimafia, una volta ricevuta comunicazione di autorizzazione alla compensazione in assenza di motivi ostativi.

Si ricorda infine che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione, anche oltre il primo.

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