Bonus investimenti: il codice tributo per utilizzarlo in compensazione

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus investimenti: istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione la parte di credito di imposta non utilizzata con la dichiarazione dei redditi. I dettagli e le istruzioni per la compilazione del modello F24 nella risoluzione numero 33 del 13 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione a sostegno del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni introdotta dal Decreto Rilancio.

Bonus investimenti: il codice tributo per utilizzarlo in compensazione

Bonus investimenti: in linea con quanto stabilito dal Decreto Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, i soggetti che effettuano investimenti in una o più società hanno diritto a un credito di imposta pari al 20 per cento delle somme investite.

Con la risoluzione numero 33 del 13 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per poter utilizzare in compensazione la parte di credito non fruita nella dichiarazione dei redditi e ha fornito le relative istruzioni per la compilazione.

Bonus investimenti 2021: il codice tributo per utilizzarlo in compensazione

6942 è la sequenza di cifre da utilizzare per usufruire in compensazione della parte del bonus investimenti non utilizzata nella dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione è stato introdotta dal Decreto Rilancio, DL n. 34/2020, che al comma 4 dell’articolo 26 prevede per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento delle somme investite.

Lo stesso articolo 26 stabilisce anche le modalità di utilizzo:

  • è possibile usufruire del beneficio tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
  • e inoltre a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, è possibile utilizzare il credito di imposta anche in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’importo a cui si ha diritto è visibile nella sezione “Cassetto fiscale” a cui è possibile accedere entrano nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Con il provvedimento dell’11 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito termini e modalità di presentazione delle domande per beneficiare del bonus investimenti.

Con la risoluzione numero 33 del 13 maggio 2021 e l’istituzione del codice tributo, si completa il pacchetto di istruzioni da seguire per usufruire dell’agevolazione.

Codice tributo bonus investimentiDenominazione
6942 Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle
imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020

Bonus investimenti, istituito il codice tributo: istruzioni per la compilazione del modello F24

Nel quadro di indicazioni operative fornite dall’approvazione del Decreto Rilancio ad oggi bisogna, poi, considerare anche il decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze che ha stabilito criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta a cui hanno diritto gli investitori.

Per l’utilizzo in compensazione, è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Come si legge nelle istruzioni da seguire, il codice tributo 6942 denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020” deve essere indicato nella sezione “Erario” in uno dei due spazi diversi a seconda delle esigenze:

  • “importi a credito compensati”;
  • “importi a debito versati” nel caso in cui il contribuente debba procedere al al riversamento dell’agevolazione.

Nel campo “anno di riferimento” bisogna, poi, indicare il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento per esteso, ad esempio 2020.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 33 del 13 maggio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 33 del 13 maggio 2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

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