Bonus impatriati anche per lavoro all’estero con più società di una multinazionale

Redazione - Irpef

Il bonus fiscale per i lavoratori impatriati spetta anche nel caso di lavoro prestato all'estero con più società appartenenti ad un'unica multinazionale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72 pubblicata il 26 settembre 2018.

Bonus impatriati anche per lavoro all'estero con più società di una multinazionale

Ai lavoratori impatriati spetta il bonus fiscale anche nel caso di più contratti di lavoro stipulati con diverse società appartenenti ad un’unica multinazionale.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione n. 72 del 26 settembre 2018, che cerca di fornire ulteriori istruzioni sulle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori trasferiti all’estero che tornano in Italia.

Il regime speciale per i lavoratori impatriati è stato introdotto con l’articolo 16 del DL n. 147 del 2015, con il fine di incentivare il trasferimento in Italia dei cosiddetti “cervelli in fuga” e con l’obiettivo ultimo di favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.

Per beneficiare della detassazione temporanea di parte del reddito prodotto è necessario rispettare specifici requisiti e, come chiarito dalla risoluzione in oggetto, non sono previsti particolari vincoli nel caso di contratti di lavoro stipulati con più società appartenenti ad uno stesso gruppo societario multinazionale.

Bonus impatriati anche per lavoro all’estero con più società di una multinazionale

Come anticipato nelle righe precedenti, l’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito presentato a un cittadino italiano in possesso di laurea, trasferitosi all’estero per lavoro, ha chiarito che il bonus fiscale per gli impatriati si applica anche ai rapporti di lavoro svolti per almeno 24 mesi presso più società facenti parte dello stesso gruppo multinazionale.

L’agevolazione prevista per i lavoratori che tornano in Italia dopo aver prestato attività lavorativa all’estero ha natura temporanea e prevede la detassazione dei redditi prodotti in percentuale pari al 50% per un periodo pari a cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia.

Beneficiari del regime fiscale agevolato sono i soggetti cittadini dell’UE che rispettano alternativamente i seguenti requisiti:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Tra i requisiti previsti per accedere al regime speciale di detassazione per i lavoratori impatriati è necessario che il soggetto richiedente non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio, pari almeno a due periodi d’imposta secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018.

Si allega di seguito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 72 del 26 settembre 2018
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Impatrio dei soggetti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Attività lavorativa prestata in Italia e all’estero per società
appartenenti ad un gruppo multinazionale

Regime fiscale lavoratori impatriati, le agevolazioni per i “cervelli in fuga”

Il reddito prodotto in Italia dai lavoratori impatriati che vi trasferiscono la propria residenza dopo aver prestato lavoro all’estero concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 50%.

La detassazione di cinque anni della metà del reddito è ammessa qualora i cosiddetti cervelli in fuga trasferiscano la propria residenza in Italia e si impegnino a rimanervi per almeno due anni.

Tutte le regole e le agevolazioni sono racchiuse nella guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 2018.

Nella risoluzione pubblicata il 26 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

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