Bonus dipendenti ed esonero per le lavoratrici madri: istruzioni INPS sul calcolo del doppio beneficio

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Nuovi chiarimenti dall'INPS sul taglio del cuneo fiscale fino al 7 per cento: il bonus che spetta ai dipendenti in busta paga è cumulabile con l'esonero contributivo che spetta alle lavoratrici madri. Istruzioni sul doppio beneficio

Bonus dipendenti ed esonero per le lavoratrici madri: istruzioni INPS sul calcolo del doppio beneficio

Dall’INPS arrivano nuovi chiarimenti operativi sull’ulteriore taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Lavoro: per le lavoratrici madri rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022 il bonus in busta paga è cumulabile con l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno.

Con il messaggio numero 2924 del 10 agosto 2023, arrivano le istruzioni sull’applicazione del doppio beneficio: ci sono precise regole da rispettare sul calcolo.

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Bonus dipendenti in busta paga ed esonero per le lavoratrici madri: ok alla doppia agevolazione

Il Decreto Lavoro, con l’articolo numero 39, ha introdotto un potenziamento del taglio del cuneo fiscale per la seconda metà dell’anno, portando l’esonero contributivo applicabile alla quota dei contributi IVS, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, a carico dei lavoratori e delle lavoratrici fino al 7 per cento in caso di retribuzioni fino a 25.000 euro.

Retribuzione mensileValore del taglio del cuneo fiscale
Fino a 1.923 euro mensili 3 per cento da gennaio a giugno e sulla tredicesima mensilità
7 per cento da luglio a dicembre 2023
Fino a 2.692 euro mensili 2 per cento da gennaio a giugno e sulla tredicesima mensilità
6 per cento da luglio a dicembre 2023
Oltre i 2.692 euro mensili Non si ha diritto al taglio del cuneo fiscale

Con il messaggio numero 2924 del 10 agosto 2023, l’INPS ha chiarito che il bonus previsto per le buste paga relative al periodo luglio-dicembre 2023 è accessibile anche in presenza di altre agevolazioni:

  • esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
  • incentivo per l’assunzione dei NEET previsto dallo stesso Decreto Lavoro;
  • esonero del 50 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022.

Sull’ultimo punto, l’Istituto chiarisce:

“Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta, come già chiarito nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022, del 50% in forza della previsione di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali”.

Bonus dipendenti in busta paga ed esonero contributivo per le lavoratrici madri: istruzioni INPS sul calcolo

Nel messaggio diffuso dall’INPS, inoltre, vengono illustrate anche le modalità operative da seguire nel caso in cui ci siano i presupposti per beneficiare sia del bonus introdotto per garantire nuovi aumenti in busta paga sia dell’esonero previsto specificamente per le lavoratici madri.

Se da un lato arriva il via libera alle doppie agevolazioni, dall’altro vengono stabilite precise condizioni da rispettare.

Prima di tutto dovrà sempre e comunque essere applicata la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti in via prioritaria.

Il bonus dipendenti si potrà, poi, applicare “solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta”, precisa l’INPS.

In ogni caso il valore dell’esonero fruito non potrà essere superiore alla quota di contributi dovuti.

In conclusione, l’Istituto chiarisce:

“Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81”.

INPS - Messaggio numero 2924 del 10 agosto 2023
Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Chiarimenti applicativi

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