Bonus bici, come funziona? I chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Bonus bici, come funziona? Il Ministero dell'Ambiente fornisce chiarimenti su come beneficiare del contributo pari al 60% della spesa sostenuta, e comunque fino a un massimo di 500 euro, su cosa si può acquistare e su chi ne ha diritto: la richiesta tramite SPID su piattaforma dedicata.

Bonus bici, come funziona? I chiarimenti del Ministero dell'Ambiente

Bonus bici, come funziona? Il Ministero dell’Ambiente fornisce istruzioni sulla novità introdotta dall’articolo 229 del Decreto Rilancio e chiarisce chi ne ha diritto, cosa si può acquistare, come avviene il rimborso.

In arrivo una piattaforma per la generazione dei buoni spesa, nell’attesa è possibile comunque procedere con l’acquisto, ma seguendo altre regole. La novità rientra tra le misure per l’ambiente del DL n. 34/2020.

Bonus bici, come funziona? I chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

Il bonus bici e monopattino, introdotto dal DL Rilancio, aggiunge una nuova agevolazione a quelle già previste dal DL Clima.

Il buono mobilità consiste in un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e può arrivare fino a un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, per i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e per i servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Come chiarisce il Ministero dell’Ambiente nelle risposte a domande frequenti pubblicate il 21 maggio 2020, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità sarà disponibile una piattaforma dedicata alla richiesta.

Si può beneficiare della misura, però, per gli acquisti a partire dal 4 maggio. I tempi tecnici per la predisposizione dell’applicazione web, dunque, creano un accesso a doppio binario:

  • Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino all’operatività dell’applicazione web): il rimborso viene riconosciuto al beneficiario, è necessario conservare la fattura da allegare, poi, alla domanda di accesso che sarà presentata comunque tramite piattaforma;
  • Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web e fino al 31 dicembre 2020): gli interessati indicano sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare per ottenere un buono spesa digitale da consegnare entro 30 giorni dall’emissione ai fornitori autorizzati, in questo modo possono beneficiare direttamente dello sconto diretto sull’acquisto.

Ovviamente per la fase due bisognerà riferirsi solo ai negozianti aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente.

Rispettando le condizioni chiarite in precedenza, è possibile effettuare gli acquisti anche online.

Bonus bici, come funziona e cosa si può acquistare? I chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

Tra i diversi chiarimenti, il Ministero dell’Ambiente mette in luce anche quali veicoli si possono acquistare per beneficiare del bonus bici.

Di seguito la lista indicata:

  • biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
  • handbike nuove o usate;
  • veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);
  • servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Non si può beneficiare del buono mobilità, invece, per gli accessori come caschi, batterie, catene.

Bonus bici, chi ne ha diritto? I chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

Hanno diritto al bonus bici e monopattino, fino a un valore massimo di 500 euro, tutti i cittadini che rispondono ai seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni;
  • essere residenti nelle aree indicate dal Decreto Rilancio;
  • aver acquistato uno dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione del beneficio dal 4 maggio al 31 dicembre 2020.

Le aree di residenza che danno diritto al contributo sono le seguenti:

  • capoluoghi di Regione, anche sotto i 50.000 abitanti;
  • capoluoghi di Provincia, anche sotto i 50.000 abitanti;
  • Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • comuni delle Città metropolitane, anche al di sotto dei 50.000 abitanti:
    • Bari;
    • Bologna;
    • Cagliari;
    • Catania;
    • Firenze;
    • Genova;
    • Messina;
    • Milano;
    • Napoli;
    • Palermo;
    • Reggio Calabria;
    • Roma Capitale;
    • Torino;
    • Venezia.

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