Bonus bebè, domanda entro il 30 agosto 2020. Dopo la sospensione, nuovi chiarimenti INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus bebè, domanda entro il 30 agosto 2020 per le nascite da fine novembre 2019 e fino al mese di giugno. Una sanatoria ampia, che arriva per effetto della sospensione dei termini di decadenza prevista dal decreto Cura Italia. Le istruzioni nel messaggio INPS n. 3104 dell'11 agosto.

Bonus bebè, domanda entro il 30 agosto 2020. Dopo la sospensione, nuovi chiarimenti INPS

Bonus bebè, scadenza lunga per fare domanda: è il 30 agosto 2020 il termine per richiedere l’assegno di natalità per le nascite o adozioni avvenute a partire dalla fine di novembre e fino al mese di giugno, senza perdere il diritto agli arretrati.

A fare chiarezza è l’INPS, che con il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020 fornisce le istruzioni relative alla sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia.

Per tutte le domande relative a prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020 sono stati sospesi i termini di prescrizione.

Lo stop si applica anche al termine di 90 giorni per fare domanda di bonus bebè, l’assegno di natalità. La scadenza per gli eventi avvenuti nel periodo di sospensione slitta al 30 agosto 2020.

Il messaggio INPS apre alla sanatoria anche per le domande di bonus bebè relative ad aventi avvenuti nei 90 giorni precedenti e, nello specifico, a decorrere dal 25 novembre 2019.

Bonus bebè, domanda entro il 30 agosto 2020. Dopo la sospensione, nuovi chiarimenti INPS

La domanda per il bonus bebè deve essere presentata entro 90 giorni dall’evento di nascita, adozione o affidamento preadottivo. In caso di invio successivo, la prestazione decorre dalla data di trasmissione dell’istanza, con la perdita di tutte le mensilità arretrate.

Sono queste le regole generali previste per quel che riguarda l’assegno di natalità. L’emergenza generata dal Covid-19 e le disposizioni legislative previste dal decreto Cura Italia, portano ad una deroga delle regole ordinarie.

Le indicazioni operative arrivano dall’INPS, con il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020.

Nella fase di emergenza legata al Covid 19, al termine di 90 giorni si applica “sospensione” per effetto di quanto previsto nell’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020.

Per i nuovi nati o adottati dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine dei 90 giorni per l’invio della domanda è rimasto sospeso ed ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020.

Per tutte le domande di bonus bebè relative ad eventi verificatisi nel periodo di sospensione, la scadenza dei 90 giorni deve essere calcolata quindi a partire dal 2 giugno. Ci sarà tempo fino al 30 agosto 2020 per fare domanda e percepire anche gli arretrati dell’assegno di natalità.

Il messaggio dell’INPS fornisce poi un’interpretazione estensiva della sospensione dei termini. La possibilità di fare domanda entro il 30 agosto 2020 e percepire le mensilità di assegno di natalità arretrato si applica anche agli eventi avvenuti nei 90 giorni precedenti al 23 febbraio 2020.

Il termine dei 90 giorni è differito anche per gli eventi avvenuti sin dal 25 novembre 2019.

Messaggio INPS n. 3104 dell’11 agosto 2020
Assegno di natalità. Criteri istruttori per gli eventi (nascite, adozioni e affidamenti preadottivi) del 2020. Differenze con le regole gestionali delle precedenti annualità. Sospensione del decorso dei termini di cui all’articolo 34 del decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

Domanda bonus bebè anche senza ISEE: gli ulteriori chiarimenti dell’INPS

Il messaggio INPS dell’11 agosto 2020 fornisce anche le istruzioni relative alla valutazione delle domande di bonus bebè in caso di mancata presentazione del modello ISEE.

Ricordiamo che a partire dal 2020 l’assegno di natalità è diventato una prestazione di sostegno a carattere universalistico. La presentazione del modello ISEE è richiesta solo a fini del calcolo del bonus bebè spettante, sulla base dei seguenti scaglioni:

  • modello ISEE fino a 7.000 euro: 160 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 1.920 euro all’anno;
  • modello ISEE non superiore a 40.000 euro: 120 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 1.440 euro all’anno;
  • modello ISEE superiore a 40.000 euro: 80 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 960 euro all’anno.

Nel caso di mancata presentazione dell’ISEE, il bonus bebè verrà in ogni caso riconosciuto, ma nella misura minima.

Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, oppure presenti errori o dati mancanti, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Regole diverse riguardano invece le domande relative a nascite, adozioni o affidamenti relativi al 2017 (quando il bonus bebè era triennale) ed il 2019.

In tal caso, al fine di percepire il bonus bebè nel 2020, è necessario presentare la DSU ai fini ISEE per l’anno in corso. Il limite relativo al valore ISEE è fissato a 25.000 euro. Oltre questa soglia non si ha diritto all’assegno di natalità.

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