Bonus assunzione giovani under 36: via libera con datore di lavoro diverso da chi ha ricevuto un controllo

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Niente bonus assunzione per giovani under 36 se il nuovo contratto a tempo indeterminato di un lavoratore autonomo segue un accertamento ispettivo. L'agevolazione spetta, invece, se il datore di lavoro è diverso dal titolare del rapporto riqualificato

Bonus assunzione giovani under 36: via libera con datore di lavoro diverso da chi ha ricevuto un controllo

Il bonus assunzione per giovani under 36 non spetta se il contratto a tempo indeterminato riguarda un rapporto di lavoro autonomo (con o senza partita IVA) ed è conseguenza di un accertamento ispettivo.

Lo chiarisce l’INPS nel messaggio numero 4178 del 2023.

L’esclusione dall’incentivo riguarda esclusivamente il caso in cui il datore di lavoro che intende beneficiarne è lo stesso datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato a seguito dell’accertamento ispettivo.

Potrà beneficiare dell’agevolazione sulle assunzioni, invece, un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato.

Bonus assunzione giovani under 36: esclusione nel caso di assunzione dopo un accertamento ispettivo

Con il messaggio numero 4178 del 24 novembre 2023, l’INPS fornisce chiarimenti sul bonus assunzione per giovani under 36.

L’incentivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

I nuovi contratti devono interessare giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

In linea generale, si dovrà valutare l’eventuale presenza di precedenti assunzioni agevolate nel corso della vita lavorativa del giovane.

Nella precedente circolare n. 40/2018, l’INPS precisava che:

“l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.”

Le stesse indicazioni si devono applicare anche per le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla Manovra del 2023, come precisato rispettivamente:

  • nella circolare INPS n. 56/2021;
  • nella circolare INPS n. 57/2023.

Le agevolazioni previste per gli anni successivi seguono infatti le stesse regole.

L’esclusione dall’agevolazione, nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori autonomi a seguito di accertamento ispettivo, è motivata dal fatto che la norma intende incentivare le assunzioni che siano istaurate per libera scelta del datore di lavoro.

L’obiettivo della norma è infatti quello di incentivare l’assunzione spontanea di personale, anche se in precedenza impiegato con contratti di lavoro autonomo.

Come specificato nell’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2/2016 (con riferimento alla precedente agevolazione della Legge di Bilancio 2014):

“la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.”

Bonus assunzione giovani under 36: via libera con datore di lavoro diverso da chi ha ricevuto il controllo ispettivo

Diverso rispetto al caso precedente è invece quello in cui il datore che ha fruito delle agevolazioni non sia lo stesso datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato.

In tal caso, infatti, il soggetto potrà beneficiare del bonus assunzioni under 36 dal momento che alla data dell’assunzione incentivata lo stesso riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

Nel documento di prassi dell’INPS si precisa, infatti, quanto di seguito riportato:

“Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.”

In conclusione, quindi, il datore di lavoro che ha effettuato l’assunzione in buona fede può beneficiare dell’esonero contributivo.

Per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso un diverso datore di lavoro non è tenuto:

  • alla restituzione dell’agevolazione;
  • al pagamento di eventuali sanzioni previste per l’agevolazione pregressa.

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