Bonus asilo nido INPS anche in caso di rimborso delle rette per chiusura Covid

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus asilo nido INPS anche in caso di rimborso delle rette nel periodo delle chiusure anti-Covid. Lo prevede la sentenza del 21 luglio 2021 del Tribunale di Chieti. Ciò che conta è il pagamento e l'effettiva iscrizione e non rilevano gli ulteriori accordi tra le parti.

Bonus asilo nido INPS anche in caso di rimborso delle rette per chiusura Covid

Il bonus asilo nido INPS spetta anche in caso di rimborso della retta a causa della chiusura dovuta alle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid.

A stabilirlo è il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 1198 del 21 luglio 2021 che affronta una casistica frequente nell’ultimo anno.

Nei mesi del lockdown anche gli asili nido si sono organizzati per garantire la prosecuzione a distanza delle attività rivolte agli iscritti e alcuni di questi hanno rimborsato ai genitori le rette pagate per i mesi di chiusura delle sedi. Quali sono gli effetti in merito alla percezione del bonus asilo nido da parte dell’INPS?

La casistica è stata posta all’attenzione del Tribunale di Chieti, che ha ritenuto illegittima la negazione delle mensilità del bonus nido relative per l’appunto ai periodi di chiusura, anche se la quota pagata dal genitore sia stata rimborsata.

Bonus asilo nido INPS anche in caso di rimborso delle rette per chiusura Covid

L’iscrizione all’asilo nido e il pagamento della retta sono i soli requisiti richiesti ai fini dell’erogazione della somma spettante, e non contano eventuali ulteriori accordi tra le parti. Sono queste, in sintesi, le conclusioni del Tribunale di Chieti riportate dal Sole24Ore.

Ai fini del riconoscimento del bonus asilo nido non conta quindi la frequenza da parte del minore, così come la chiusura della struttura accompagnata dal rimborso della retta per i periodi di lockdown.

La decisione contenuta nella sentenza n. 1198 del 21 luglio 2021 arriva in seguito al ricorso presentato per la mancata erogazione, da parte dell’INPS, del bonus asilo nido per le mensilità di chiusura della struttura.

Nel caso specifico, l’asilo nido aveva proseguito in modalità a distanza la propria attività, pur riconoscendo alle famiglie il rimborso delle rette. Ed è anche alla luce di ciò, ed evidenziando che “i rapporti tra le parti non rilevano” ai fini dell’erogazione della somma, che il Tribunale di Chieti evidenzia che l’INPS non può non riconoscere il bonus asilo nido in tali circostanze.

Una conclusione supportata dalle istruzioni operative fornite dallo stesso Istituto.

Il messaggio n. 1447 pubblicato il 1° aprile 2020 evidenzia per l’appunto che l’erogazione del bonus asilo nido è subordinata al sostenimento dell’onere da parte del genitore, a prescindere dall’effettiva frequenza dei mesi per i quali è stata pagata la relativa retta.

Bonus asilo nido anche nei mesi di chiusura per Covid: ciò che conta è il rispetto del contratto stipulato tra le parti

I chiarimenti dell’INPS pubblicati nei mesi immediatamente successivi alle prime restrizioni introdotte a causa dell’emergenza Covid-19 sono da supporto alla sentenza del Tribunale di Chieti.

Il messaggio del 1° aprile evidenzia che la fruizione del bonus asilo nido è garantita anche durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e, eventualmente, anche in cumulo con il bonus baby sitter introdotto proprio in relazione a chiusure e restrizioni anti Covid.

Nel dettaglio, il messaggio dell’INPS evidenzia che:

“l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa.”

Non è richiesta la documentazione relativa all’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido e, in conclusione:

“ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione”.

È quindi il rispetto degli adempimenti contrattuali tra genitore e asilo nido a determinare la spettanza o meno del bonus per le rette pagate. Eventuali accordi tra le parti non rilevano ai fini dell’erogazione del rimborso da parte dell’INPS.

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