Bonus affitti, i chiarimenti AdE su spese condominiali e pertinenze dei negozi

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus affitti, la circolare numero 11/E del 6 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d'imposta del decreto Cura Italia: le spese condominiali rientrano nel calcolo se sono pattuite come voce unitaria e ciò risulta dal contratto di locazione. Sulle pertinenze spetta il credito se vengono utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Bonus affitti, i chiarimenti AdE su spese condominiali e pertinenze dei negozi

Bonus affitti, arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle spese condominiali e sulle pertinenze dei negozi in relazione al credito di imposta del decreto Cura Italia.

Con la circolare numero 11/E del 6 maggio 2020 l’amministrazione finanziaria chiarisce che le spese condominiali rientrano nel calcolo del credito se, in base a quanto deciso dalle parti, formano una voce unitaria con il canone di locazione e ciò risulti dal contratto.

Le pertinenze di negozi, accatastate con categoria C3, rientrano nel credito di imposta che spetta sull’intero affitto, a condizione che tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

Il documento di prassi fornisce inoltre delucidazioni su diversi altri temi tra i quali la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Bonus affitti, i chiarimenti AdE su spese condominiali e pertinenze dei negozi: la circolare sul decreto Cura Italia e Liquidità

Il bonus affitti è una tra le misure per cui arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria pubblica infatti un altro documento di prassi, la circolare numero 11/E del 6 maggio 2020, che fornisce chiarimenti sulle due principali misure economiche del Governo per far fronte all’emergenza coronavirus: il decreto Cura Italia e il decreto Liquidità.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero11/E del 6 maggio 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti.

Tra i temi affrontati nel documento chiarificatore, al punto 3 c’è il bonus affitti, ovvero il credito di imposta del 60% previsto per il mese di marzo sui canoni di locazione di immobili accatastati con categoria C1.

In merito al credito che riguarda botteghe e negozi, e che può essere richiesto anche dalle associazioni culturali, arrivano ulteriori chiarimenti che riguardano le spese condominiali.

Al quesito del contribuente sulla possibilità di far rientrare tali spese nel calcolo del credito di imposta, l’amministrazione finanziaria risponde affermativamente:

“Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.”

In altre parole le condizioni da soddisfare sono due:

  • le spese condominiali devono rientrare in un’unica voce con il canone di locazione;
  • deve essere previsto nel contratto di affitto.

Bonus affitti, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: le pertinenze dei negozi rientrano nel credito di imposta?

Un altro chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 11/E del 6 maggio 2020 riguarda le pertinenze dei negozi.

Il quesito interroga l’amministrazione finanziaria sulla possibilità di far rientrare tali pertinenze nel credito d’imposta, sebbene siano accatastate con categoria C3.

Anche in questo caso l’amministrazione finanziaria risponde affermativamente, evidenziando le condizioni da rispettare per avere diritto al credito di imposta:

“Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.”

Riassumendo, poiché la pertinenza è considerata un accessorio rispetto al bene principale, anche se accatastata con categoria C3, rientra nel credito di imposta.

Tale credito spetta infatti sull’intero canone di locazione a condizione che anche la pertinenza venga utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network