Senza la sentenza richiamata l’atto di liquidazione è nullo

Se l'avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile riporta soltanto la data e il numero del documento in oggetto, senza allegarlo, è nullo. A stabilirlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4736 del 23 febbraio 2021.

Senza la sentenza richiamata l'atto di liquidazione è nullo

L’avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile è nullo per difetto di motivazione se reca soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla.

Questa è la precisazione contenuta nell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4736 del 23 febbraio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 4736 del 23 febbraio 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4736 del 23 febbraio 2021.

La sentenza – Nella controversia in commento la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di prime cure, che aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di sentenza civile recante scioglimento di comunione ereditaria, con attribuzione al contribuente di bene immobile dietro versamento di conguaglio.

A parere della CTR la sentenza di primo grado era errata nel punto in cui ha dichiarato la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione in quanto all’atto impositivo non era allegata la sentenza.

A parere della CTR, invece, doveva ritenersi sufficiente l’indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale perché idonea a consentire al contribuente, parte necessaria del processo, di percepire con immediatezza i termini della pretesa tributaria.

Il contribuente ha impugnato la sentenza lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990.

A parere del ricorrente, infatti, l’avviso di liquidazione è nullo per difetto di motivazione, essendosi risolto nell’indicazione dei soli estremi della sentenza pronunciata nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.

In tal modo sono state di fatto omesse le ragioni della pretesa impositiva e dei relativi criteri.

A parere della cassazione il motivo è fondato è deve essere accolto. In tema di liquidazione dell’imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari i giudici di legittimità confermano il principio per cui l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, “mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.

Nella fattispecie in esame l’avviso di liquidazione recava solo l’indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale, senza né allegare la sentenza in registrazione né tantomeno esplicitare il contenuto e le indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate.

Per i principi espressi dalla Corte di legittimità l’atto deve ritenersi nullo per difetto di motivazione.

Sul tema di cui si parla la Corte di cassazione si era espressa con l’Ordinanza n. 4165 dello scorso 17 febbraio affermando, in parziale contraddizione con quanto affermato ora, che “l’Amministrazione finanziaria deve considerarsi, pertanto, esonerata dall’obbligo di allegazione ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un’informazione adeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all’incidenza degli atti impositivi”.

In questa sede la Corte ha quindi affermato che se il contribuente è parte nel processo definito con la sentenza civile soggetta ad imposta (di registro), “si deve fondatamente e ragionevolmente presumere che essa abbia avuto piena ed integrale conoscenza della portata e del tenore delle statuizioni adottate all’esito della controversia”.

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