L’avviso di accertamento è valido anche se la motivazione all’accesso è generica

L'avviso di accertamento valido anche se la motivazione all'accesso è generica: una esposizione non puntuale non determina la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di specifica informativa. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29070 del 18 dicembre 2020.

L'avviso di accertamento è valido anche se la motivazione all'accesso è generica

La generica rappresentazione al contribuente delle ragioni che hanno determinato la verifica fiscale non determina la nullità del conseguente avviso di accertamento per difetto di specifica informativa in quanto, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 29070 del 18 dicembre 2020.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 29070 del 18 dicembre 2020
L’avviso di accertamento è valido anche se la motivazione all’accesso è generica. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29070 del 18 dicembre 2020.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso una serie di avvisi di accertamento contenenti le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dai verificatori all’esito di una verifica fiscale.

Il ricorso della contribuente era stato respinto sia dalla CTP che dalla CTR competente e avverso la decisione di merito la società ha proposto ricorso dinanzi alla corte di cassazione.

Il ricorso è stato rigettato anche in sede di legittimità, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’art. 12 della L. 212/2000 prevede che, in caso di verifiche fiscali, all’inizio delle operazioni il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda.

Per quanto di interesse la società ha lamentato proprio che la CTR avrebbe errato a ritenere validi gli avvisi di accertamento laddove l’ufficio non aveva esplicitato la ragione della verifica iniziale.

Nel ritenere il motivo infondato la Corte di cassazione ha ribadito l’importante principio secondo cui “in tema di accertamento, ove non siano state indicate ai contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, motivando gli accessi con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 12, comma 2, della L. n. 212 del 2000 atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione”.

I giudici sono tornati sul tema con la recente sentenza n. 1299 del 2020 chiarendo che la nullità del provvedimento impositivo può essere invocata per inosservanza degli obblighi informativi solo nei casi in cui l’effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge.

Negli altri casi, occorre valutare invece “se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell’atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l’invalidità dello stesso”.

Nel caso di specie non può essere riconosciuta l’asserita mancata informazione perché, seppur generica, una motivazione nell’autorizzazione all’accesso per la verifica era presente nella seguente formula: “al fine di controllare l’adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa fiscale in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP”.

In altre parole comunicare che l’accesso è compiuto per verificare l’adempimento delle normative fiscali costituisce già, di per sé, una informazione.

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