Avvisi bonari, ripartono i termini per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità

Anche per gli avvisi bonari è finita la pausa estiva: dal 5 settembre 2019 sono ripartiti i termini per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate.

Avvisi bonari, ripartono i termini per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità

Vacanze finite, anche per gli avvisi bonari: dopo lo stop estivo, è ripartito dal 5 settembre 2019 il countdown per il pagamento delle somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti avranno a disposizione 30 o 60 giorni di tempo per concordare il contenuto dell’avviso bonario, e pagare le somme indicate con sanzione ridotta al 10% o al 20%, ovvero per contestare la pretesa delle Entrate.

Dal 5 settembre 2019 riparte inoltre l’invio degli avvisi bonari “congelati” per effetto della sospensione feriale dei termini nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre.

Una fine d’anno particolarmente impegnativa per i contribuenti, chiamati alla cassa nel caso di comunicazioni di irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate.

Avvisi bonari, ripartono i termini per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità

L’avviso bonario, anche noto come comunicazione di irregolarità, viene emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali del contribuente o sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

Si tratta del primo passo che solitamente compie il Fisco per il recupero di imposte relative a dichiarazioni per le quali sono state riscontrate irregolarità, come l’indicazione di un maggior credito fiscale o di un minor debito.

Gli avvisi bonari comportano per il contribuente la necessità di dare un riscontro all’Agenzia delle Entrate entro specifiche scadenze che, qualora rispettate, scontano una parte della sanzione dovuta sull’irregolarità riscontrata.

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

  • il controllo automatico
  • il controllo formale
  • la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Sono queste le tre tipologie di avvisi bonari ai quali si applica la sospensione feriale dei termini. Una pausa che termina il 5 settembre 2019 e che comporta la necessità di prendere una decisione: pagare o no, motivando i perché della propria opposizione alla pretesa del Fisco con apposita documentazione.

Avviso bonario, le tre tipologie di comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate

Sono tre le tipologie di avviso bonario emesse dall’Agenzia delle Entrate:

  • le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 e 54 bis del Dpr n. 633/1972 evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
  • le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale (articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973) consistono nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.). Se ci sono differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere invitato dall’ufficio a fornire la relativa documentazione.
  • le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, operazione con la quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto. In tal caso, all’imposta eventualmente dovuta non si applicano sanzioni ed interessi.

Avviso bonario: cosa fare

Non sempre è obbligatorio pagare quando si riceve una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. A seguito del recapito dell’avviso bonario, il contribuente può scegliere di:

  • concordare con il suo contenuto;
  • ritenere che sia sbagliato.

Nel primo caso, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando oltre all’imposta dovuta una sanzione ridotta e i relativi interessi, secondo le seguenti differenze:

  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%);
  • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%);
  • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.

Se l’avviso bonario è inviato all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, questi dovrà avvisare il cliente entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il contribuente ha più tempo per mettersi in regola ed evitare l’iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento con la sanzione ridotta: i 30 giorni per mettersi in regola decorrono, infatti, dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.

Per contestare la pretesa tributaria, invece, sarà possibile rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, fornendo elementi e documento comprovanti la propria regolarità.

In caso di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato, sarà possibile rivolgersi al Centro di assistenza multicanale (numero 800.90.96.96) oppure avvalersi dei servizi Pec (posta elettronica certificata) e Civis (utile anche per la presentazione dei documenti in caso di controllo formale), senza la necessità di doversi recare presso gli sportelli degli uffici.

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